Statuto

ALLEGATO “A” AI NUMERI 203 186/9408

clicca sulle seguenti voci per approfondire

Articolo 1 – RAGIONE SOCIALE
L’Associazione Federazione Logopedisti Italiani FLI fondata il 29.09.1989 modifica lo statuto per renderlo conforme alla norme del Decreto 02 agosto 2017 (Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie) pubblicato in GU n. 186 del 10 agosto 2017.
FLI ha simbolo pittografico con scrittura interna FLI; il marchio “FLI Federazione Logopedisti Italiani” è registrato quale marchio italiano col numero 1504277 di cui alla domanda n.PD2012C000032 depositata il 16 gennaio 2012.
La sede legale di FLI coincide attualmente con lo “Studio Mioni Commercialisti” in Padova in Via Altinate 62.
FLI ha durata illimitata.
Articolo 2 – AMBITI DI INTERESSE
FLI opera nell’ambito di interesse proprio del Logopedista.
La Logopedia è la disciplina sanitaria finalizzata:
1. allo studio della comunicazione umana, delle funzioni connesse comprese quelle orali, in condizioni normali e patologiche;
2. alla valutazione e al trattamento preventivo e riabilitativo in età evolutiva, adulta e geriatrica:

  • a. dei disturbi di origine organica e/o funzionale, centrale e/o periferica,
  • b. di tutte le funzioni, ivi comprese quelle cognitive, implicate nella comprensione e nell’espressione del linguaggio orale e scritto, attraverso tutte le forme di comunicazione verbale e non verbale.

Il Logopedista è il professionista che nell’esercizio della disciplina sanitaria propria:
1. effettua, con conseguente propria autonoma responsabilità, attività di carattere preventivo, di cura e di educazione, onde perseguire l’autonomia e l’integrazione sociale, mediante metodologie, buone pratiche ed evidenze laddove presenti,
2. stende il bilancio logopedico conseguentemente alla valutazione,
3. imposta il piano di trattamento, ne cura l’attuazione e ne verifica i risultati,
4. sceglie in modo autonomo i mezzi e i tempi necessari,
5. svolge attività di promozione e di counselling nell’ambito della propria specifica competenza.

Articolo 3 – FINALITA’
FLI non ha finalità istituzionali di lucro, è apartitica, apolitica, autonoma ed indipendente, non ha finalità istituzionali di tutela sindacale nei confronti degli associati né di terzi né svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.
Essa persegue in autonomia e senza alcun condizionamento o interesse economico, imprenditoriale o di altra natura le seguenti finalità:
1. redigere le raccomandazioni e le linee guida professionali ed in generale partecipare ai lavori che attengono alla definizione o alla ridefinizione della figura professionale sanitaria del Logopedista, di cui al D.M. n. 742 del 14 settembre 1994,
2. promuovere le istanze scientifiche, accademiche e culturali del Logopedista, la formazione permanente, la ricerca ed ogni altra iniziativa tesa al mantenimento delle conoscenze scientifiche rilevanti e pertinenti della Logopedia anche attraverso l’attività di divulgazione, organizzazione e gestione di Congressi, Corsi, Convegni, Conferenze e attraverso ogni altro mezzo di comunicazione,
3. interagire e collaborare con analoghe Società Scientifiche ed Istituzioni nazionali, europee ed extraeuropee per il perseguimento degli obiettivi e degli scopi associativi,
4. collaborare con le istituzioni, le associazioni, le ONLUS, le fondazioni ed altri organismi coinvolti nella prevenzione, cura e riabilitazione negli ambiti di interesse.
Articolo 4 – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE
FLI ha carattere nazionale e si articola su sezioni territoriali, regionali e/o interregionali, che perseguono le finalità di cui all’art. 3.
Le sezioni territoriali conseguentemente a questa costituzione:
1. assumono la denominazione “Sezione territoriale – nome dell’articolazione territoriale corrispondente – Federazione Logopedisti Italiani”
2. si impegnano a:

  • a. rispettare il seguente Statuto e i requisiti di accesso di cui all’art.5,
  • b. partecipare ai lavori e alle riunioni dell’Associazione,
  • c. sostenere ed applicare le decisioni dell’Associazione,
  • d. prevedere il potere in capo alla Segreteria Nazionale di sciogliere gli organi delle sezioni territoriali in caso di violazioni gravi del presente statuto o di inottemperanza delle deliberazioni di Assemblea e Segreteria Nazionali, o in presenza di comportamenti gravemente lesivi dell’immagine e del decoro dell’Associazione.

La condizione di sezione territoriale di FLI si perde per esclusione nei casi in cui la sezione non sia più espressione dello Statuto e comunque quando esistano gravi motivi.
Una sezione esclusa o dimissionaria non può partecipare ad alcuna riunione od attività dell’Associazione ma può venire reintegrata.

Articolo 5 – SOCI
Senza alcuna limitazione possono aderire a FLI
1. in qualità di Soci Ordinari:

  • a. tutti i Logopedisti iscritti agli Ordini territoriali TSRM-PSTRP
  • b. tutti i logopedisti non attivi che dimostrano di essere in possesso dei requisiti di iscrivibilità all’ordine

2. in qualità di Soci Sostenitori quei Soci Ordinari che contribuiscono economicamente, oltre alla quota, al fondo patrimoniale della Associazione.
3. in qualità di Partner ulteriori soggetti, associati per scopi anche temporanei e per specifici progetti di ricerca, previa stipula di appositi protocolli di intesa.
4. in qualità di Soci Corrispondenti gli studenti dei corsi di Laurea in Logopedia, nel percorso formativo per l’inserimento tra i Soci Ordinari

Articolo 6 – QUOTE
L’iscrizione è annuale ed avviene tramite versamento della quota stabilita presso il conto corrente bancario intestato a FLI.
L’importo della quota associativa è stabilito dall’Assemblea convocata per l’approvazione dei bilanci.
La quota sociale è annuale, corrisponde all’anno solare, non è trasferibile, non dà luogo ad alcuna rivalutazione, non è restituibile in caso di recesso, di estinzione e di perdita della qualità di socio.
Articolo 7 – ORGANI
Sono Organi di FLI, ritenuti adeguati all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione, i seguenti:
1. Assemblea Generale
2. Presidente
3. Segreteria Nazionale
4. Revisore dei Conti
5. Collegio dei ProbiviriFLI garantisce a tutti i soci metodi di elezione democratica degli organi, con votazione a scrutinio segreto e partecipazione diretta alla elezione. Gli organi rimangono in carica tre anni e il mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
Non possono essere nominati quali legali rappresentanti o amministratori quei soggetti che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’associazione, né coloro che versino in una situazione di conflitto di interessi.
Gli eletti alle cariche dell’associazione devono garantire autonomia e indipendenza e non devono avere conflitti di interesse nell’esecuzione del loro mandato. Nel caso in cui, con riferimento ad una specifica deliberazione, insorga un conflitto di interesse, il componente è tenuto ad astenersi sia dalla partecipazione alla discussione, sia dalla votazione.
In ogni caso, tutti i componenti degli organi di FLI devono avere idonei requisiti di moralità professionale.
Tutte le cariche associative sono gratuite.
Articolo 8 – ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea è composta dai Soci Ordinari iscritti a FLI.
L’Assemblea viene convocata almeno 30 giorni prima, a mezzo di posta elettronica e con pubblicazione sul sito istituzionale mediante avviso contenente l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della prima e seconda convocazione.
In apertura vengono nominati un Presidente ed un Segretario. Il Presidente ne cura il corretto andamento, lo svolgimento dei punti all’ordine del giorno, il rispetto dei tempi e firma il verbale. Il Segretario verifica il numero dei presenti aventi diritto, ne cura il verbale e lo firma congiuntamente al presidente.
L’Assemblea delibera in modo palese, tranne la nomina delle cariche sociali che devono essere assunte con votazione a scrutinio segreto.
Si riunisce:1. in via ordinaria su convocazione del Presidente:

  • a. almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e per stabilire la quota associativa annuale;
  • b. ogni tre anni per il rinnovo della Segreteria Nazionale, del Revisore dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

2. in via straordinaria su decisione della Segreteria Nazionale e/o su richiesta dei 2/3 degli aventi diritto di voto per:

  • a. approvare e/o modificare lo Statuto dell’associazione.E’ validamente costituita in entrambi questi casi, anche in modalità telematica, in prima convocazione dai 2/3 degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque ne sia il numero.

3. in via straordinaria su decisione della Segreteria Nazionale e/o su richiesta dei 2/3 degli aventi diritto di voto per:

  • a. deliberare lo scioglimento dell’associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio.E’ validamente costituita, anche in modalità telematica, da almeno i 3/4 degli aventi diritto di voto.
Articolo 9 – PRESIDENTE
Il Presidente
1. Rappresenta legalmente FLI ad ogni effetto di legge, di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Convoca l’Assemblea
3. Convoca e presiede la Segreteria Nazionale
4. Indice le elezioni per il rinnovo di tutte le cariche elettive prima della scadenza del relativo mandato
5. Ha facoltà di promuovere azioni, procedure ed istanze giudiziarie ed amministrative
6. Vigila sul corretto utilizzo dei fondi;
7. Sovrintende alle attività di FLI e alla esecuzione delle delibere;Tali poteri spettano al Vice Presidente in caso di dimissioni, assenza o temporaneo impedimento del Presidente.
Articolo 10 – SEGRETERIA NAZIONALE
La Segreteria Nazionale è composta da cinque consiglieri eletti dall’Assemblea ed al suo interno distribuisce gli incarichi associativi nominando il Presidente, il Vice Presidente, il segretario e il tesoriere.
La Segreteria Nazionale:
1. è l’organo deputato alla attuazione e gestione delle attività previste dall’art. 3 del presente statuto, anche su proposta del Comitato Scientifico, nonché alla cura dei rapporti istituzionali ed inter-professionali e alla comunicazione in via generale
2. è investita di ogni potere amministrativo, decisionale ed esecutivo che svolge tramite proprie delibere, purché non in contrasto con le norme del CC e dello Statuto, di cui garantisce l’applicazione,
3. può attribuire speciali incarichi o istituire commissioni di lavoro per realizzare meglio i compiti istituzionali;
4. predispone il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo;
5. redige la relazione annuale sulle attività svolte dall’associazione;
6. dà corso agli indirizzi ed alle deliberazioni dell’Assemblea;
Si riunisce:
1. tutte le volte che lo ritiene necessario e almeno tre volte l’anno su convocazione del Presidente
2. su domanda dei 2/3 dei componenti titolari.
Delibera:
1. in presenza dei 2/3 dei titolari in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione;
2. a maggioranza relativa dei voti e, a parità di voto, il voto del Presidente è determinante;
3. senza ammissione di deleghe.
Garantisce una rete di informazioni mantenendo costanti rapporti anche per via telematica con i presidenti delle sezioni territoriali e con i gruppi di lavoro.
In caso di decadenza di uno o più consiglieri, da qualsiasi causa essa dipenda, sono chiamati a far parte della stessa quel Socio o quei Soci che nelle elezioni assembleari hanno seguito in graduatoria gli eletti; in caso di parità di voti, verrà data la preferenza al Socio più giovane di età.
Le dimissioni della maggioranza dei componenti della Segreteria Nazionale comportano la decadenza dell’intero organo. In questo caso si renderà necessario convocare l’Assemblea, entro tre mesi, al fine di provvedere ad una nuova elezione.
Articolo 11 – REVISORE DEI CONTI
Il Revisore dei Conti è nominato dall’Assemblea.
Controlla il buon andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione e il rispetto delle leggi vigenti.
Articolo 12 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri:
1. è composto da tre membri nominati dall’Assemblea tra Soci di onorata e comprovata esperienza;
2. la carica non è compatibile con altre cariche previste dal presente Statuto;
3. elegge al proprio interno un Presidente;
4. esercita la funzione disciplinare nei confronti dei Soci;
5. dirime amichevolmente le controversie tra la Segreteria Nazionale e le Sezioni Territoriali, tra le Sezioni Territoriali nonché tra i Membri degli Organi dell’associazione;
6. decide sulla interpretazione dello Statuto;
7. elabora un regolamento disciplinare entro novanta giorni dalla sua costituzione; in difetto, operano le norme disciplinari in uso per i dipendenti pubblici del settore sanitario in quanto compatibili;
8. si pronuncia previa richiesta di intervento da parte di un componente della Segreteria Nazionale
9. avverso la pronuncia del Collegio dei Probiviri ed in ogni caso avverso l’espulsione dall’associazione è ammesso ricorso del Socio all’Assemblea mediante atto scritto da presentare al Presidente dell’associazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della pronuncia del Collegio dei Probiviri.
Articolo 13 – COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è composto da 5 membri, nominati dalla Segreteria Nazionale, tra i soci in possesso di specifica esperienza e competenza scientifica nella disciplina e nella ricerca nel campo della Logopedia, selezionati anche sulla base di indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale, nonché di indicazioni emanate da organi istituzionali preposti.
Il Comitato Scientifico deve provvedere alla verifica e al controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
Si riunisce bimestralmente, anche in modalità telematica. Provvede alla puntuale pubblicazione dell’attività scientifica svolta, attraverso il sito web dell’Associazione, aggiornandola costantemente con cadenza almeno bimestrale.
Possono essere nominati, su proposta ed approvazione della Segreteria Nazionale, anche altri esperti di riconosciuta professionalità in campo scientifico che si ritenga possano portare valore aggiunto alle finalità del Comitato Scientifico stesso.
La rimozione dalla carica di un componente del Comitato Scientifico deve essere approvata, sulla base di idonei motivi, dalla Segreteria Nazionale con la maggioranza dei suoi componenti e non soltanto dei presenti all’adunanza.
Articolo 14 – RISORSE GESTIONALI/PATRIMONIO
Le risorse di FLI sono costituite da:
1. quote di iscrizione e/o contributi versati dai soci;
2. redditi patrimoniali o proventi derivanti da iniziative sociali o dalla cessione di servizi inerenti la ricerca e la formazione;
3. donazioni, legati, contributi privati;
4. sovvenzioni o contributi di Enti pubblici;
5. beni mobili ed immobili di proprietà;
6. fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
7. fondi progetti europei.
E’ fatto espresso divieto di distribuire in modo indiretto utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge.
Articolo 15 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
La Direzione Nazionale ha compiti consultivi.
Articolo 16 – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
FLI è dotata di un portale aggiornato costantemente su cui pubblica:
1. l’attività scientifica,
2. i bilanci consuntivi e quelli preventivi;
3. le nomine delle cariche sociali e di eventuali incarichi retribuiti;
4. il presente Statuto, nonché gli eventuali regolamenti interni;
5. l’elenco dei Soci.
Articolo 17 – MODIFICHE Dl STATUTO
Lo Statuto viene modificato dall’Assemblea Generale Straordinaria come previsto all’art. 8.
Articolo 18 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solo dall’Assemblea Generale Straordinaria come previsto all’art. 8. L’Assemblea delibera lo scioglimento col voto favorevole dei 3/4 degli aventi diritto di voto, cui non è ammessa la delega.
L’Assemblea che pronuncia lo scioglimento
1. nomina una Commissione di Liquidazione di cui fanno parte di diritto il Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere dell’associazione stessa.
2. determina la destinazione dell’attivo residuo che, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altre Associazioni con le stesse finalità.
Articolo 19
Per quanto non disposto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.

F.to: TIZIANA ROSSETTO

1173 queries in 1.074 seconds.