05/06/2005 - Direttiva Europea circolazione Professioni

Autore: Redazione

Direttiva sulla lbera circolazione dell Professioni nei paesi dell'Unione Europea

Mercato interno
            Qualifiche professionali riconosciute in tutta Europa
            Stefano ZAPPALÀ (PPE/DE, IT)
            Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione
            comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del
            Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle
            qualifiche professionali
            Doc.: A6-0119/2005
            Procedura: Codecisione, seconda lettura
            Dibattito: 10.5.2005
            Votazione: 11.5.2005
            In seconda lettura della procedura di codecisione, la Plenaria ha adottato la relazione di StefanoZAPPALÀ(PPE/DE, IT) sulla proposta
            di direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche  professionali. Gli emendamenti adottati dal Parlamento sono frutto
            di un compromesso con il Consiglio, per cui sarà probabilmente evitato il ricorso alla procedura di conciliazione.
            Per consentire l'esercizio di una professione in un paese diverso da quello in cui è stata ottenuta una qualifica professionale, è
            necessario che questa sia riconosciuta dal paese ospitante. La   proposta di direttiva, presentata dalla Commissione nel 2002, tratta
            tutte i tipi di professione: lavoro subordinato e autonomo, la  prestazione di servizi temporanei e le professioni cosiddette
            regolamentate (medici, infermieri, architetti, ecc.). Il principio  del riconoscimento automatico dei titoli si applicherà d'ora in poi
            sulla base di un coordinamento delle condizioni minime di formazione.  Nel corso del dibattito tenutosi la vigilia, il relatore ha
            sottolineato che la direttiva «riveste un'importanza notevole» per  tutti i cittadini europei che ogni giorno si trovano «ad avere a che
            fare con dei professionisti». Nell'illustrare i contenuti della relazione, egli ha anche evidenziato che, nell'ambito delle
            autonomie nazionali, «ogni governo decide quali sono i livelli di cultura e di formazione minima per l'accesso alle singole
            professioni e decide anche chi deve autorizzare all'esercizio delle  professioni e chi deve controllare lo svolgimento delle
            professioni». Il relatore, spiegando l'introduzione di una  definizione di «libero professionista», ha poi tenuto a ricordare
            che la direttiva in questione, nel rispetto di alcune peculiarità nazionali e professioni, semplificherà il quadro normativo europeo
            con l'adozione di un solo testo legislativo che va a sostituire  tutta una serie di direttive adottate in passato.
            Il deputato ha anche rilevato l'inserimento della definizione di «autorità competente» nazionale, auspicando che a breve possa anche
            leggersi in chiave europea «affinché si finisca la polemica emersa la scorsa legislatura su ordini, collegi e associazioni» e queste
            strutture trovino collocazione anche nell'ambito del diritto europeo. Il relatore ha poi evidenziato che la direttiva include
            misure volte a contrastare il «qualification shopping» e altre che prevedono la consultazione delle singole professioni europee per
            qualunque ulteriore innovazione che le riguarda. Le professioni e l'equivalenza dei titoli I deputati, facendo un diretto riferimento ai         trattati, precisano che le professioni legate all'esercizio di pubblici poteri sono   escluse dal campo d'applicazione della direttiva. Trattandosi di
            professioni regolamentate, il Parlamento ritiene che la direttiva  riguarda anche le «professioni liberali», definite come quelle
            praticate «sulla base di qualifiche professionali in modo personale, responsabile e professionalmente indipendente» da parte di coloro
            che «forniscono servizi intellettuali e di concetto negli interessi dei clienti e del pubblico». L'esercizio della professione negli
            Stati membri, viene precisato, «può essere oggetto … di specifici   limiti legali sulla base della legislazione nazionale e sulle
            disposizioni a norma di legge stabilite autonomamente …. dai rispettivi organismi rappresentativi professionali». Tali normative,
            è aggiunto, devono salvaguardare e sviluppare «la loro professionalità e la qualità del servizio» nonché «la  confidenzialità delle             relazioni con i clienti». Per un cittadino dell'Unione, l'accesso a una professione    regolamentata sarà subordinato alle stesse condizioni dei cittadini del paese ospitante. Tale regola riguarda, in particolare, gli attestati di competenze o i titoli di formazione richiesti. Questi
            dovranno però rispettare una serie di condizioni, atte a dimostrare    un livello di qualifica professionale almeno equivalente a quello
            immediatamente inferiore a quello richiesto dallo Stato ospitante. Il testo licenziato dal Parlamento stabilisce dei livelli di
            riferimento, corrispondenti al grado di formazione e di qualifiche  riconosciute, che permettono di effettuare delle equivalenze sui
            livelli di competenze tra i diversi Stati membri. I deputati  chiedono di raggruppare le qualifiche in cinque livelli (al posto di
            quattro come proposto dal Consiglio) ma senza attribuire loro un numero, una lettera o altri segni che presumono una gerarchia. Il
            Parlamento, inoltre, ridefinisce alcuni livelli al fine di   rispondere meglio alla realtà dei cicli formativi nei diversi Stati
            membri. I deputati, poi, per rispetto dell'acquis comunitario e in contrasto    con il Consiglio, mantengono il principio del riconoscimento
            automatico delle specializzazioni mediche o dentistiche comuni ad  almeno due Stati membri. Gli allegati della direttiva contengono      anche le denominazioni delle professioni in tutte le lingue ufficiali dell'UE per agevolare la   corrispondenza delle diverse categorie. Ad esempio, in repubblica   ceca lo «Zdravotnický asistent» è l'assistente sanitario.Un comitato unico di riconoscimento e le organizzazioni
professionali Con una serie di emendamenti, i deputati trattano dell'importanza e  della modalità di partecipazione delle associazioni e degli
            organismi professionali alla procedura di riconoscimento delle  qualifiche. Per rendere efficace la gestione dei diversi regimi di
            riconoscimento stabiliti dalle direttive settoriali e dal regime   generale, sarà instaurato un Comitato per il riconoscimento delle
            qualifiche professionali composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. I
            deputati, inoltre, propongono che tale comitato consulti gli esperti  delle categorie professionali interessate.    Inoltre, un emendamento impone alla Commissione di valutare  l'opportunità di adottare una proposta di emendamento alla direttiva  nel caso in cui organizzazioni o associazioni professionali  nazionali o a livello europeo di una professione regolamentata   avanzino una richiesta motivata concernente disposizioni specifiche  per il riconoscimento delle qualifiche.  Le tessere professionali  Per agevolare la libera circolazione e la mobilità dei
            professionisti, i deputati propongono l'introduzione di tessere  professionali individuali che potrebbero contenere informazioni
            sulle qualifiche della persona – come la sua formazione, la sua  esperienza o le sanzioni da cui è stato colpito – per accelerare lo
            scambio di informazioni tra il paese d'origine e quello ospitante. Queste tessere sarebbero rilasciate dalle associazioni o
            organizzazioni professionali.  Autorità competente e ordini professionali   La relazione adottata introduce anche la definizione di «autorità  competente»: «qualsiasi autorità o organismo investito di autorità  dagli Stati membri, abilitato in particolare a rilasciare o a
            ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui alla
            presente direttiva». Inserendo una definizione generale di "organismo competente" e  facendo sempre riferimento a tale definizione, la direttiva si  allinea alla situazione effettivamente vigente nella maggior parte  degli Stati membri, ove i poteri pubblici delegano parte della
            gestione delle professioni ad organismi autonomi, come gli ordini  professionali. In altri termini, la gestione delle professioni
            dipende dall'organizzazione interna di ogni Stato membro e pertanto  non esclude la designazione di organismi che non sono
            amministrazioni.  Mutuo riconoscimento  Sin dall'inizio, la sfida più difficile consisteva nella ricerca di  un equilibrio tra agevolare la prestazione di servizi in tutta l'Unione e controllare l'accesso all'esercizio delle professioni da   parte del paese ospitante. Contrariamente alla proposta iniziale della Commissione, che era favorevole ad ampie agevolazioni e al  principio del controllo da parte del paese d'origine, il testo
            adottato dal Parlamento prevede il mutuo riconoscimento e il  principio del controllo da parte del paese ospitante.
            Gli Stati membri hanno quindi la possibilità di verificare le  qualifiche e sottoporre il diritto di esercitare una professione a
            delle esigenze specifiche, in particolare per garantire l'interesse generale. Sono state anche inserite delle salvaguardie volte a
            combattere gli abusi. Si tratta, ad esempio, di evitare che il riconoscimento professionale ottenuto in un altro Stato membro serva
            ad aggirare le norme più esigenti in vigore nel paese d'origine o conferisca dei diritti supplementari.
            Link utili
            Posizione comune del Consiglio del 21 dicembre 2004
            Testoapprovato dal Parlamento in prima lettura
            COM(2004) 317 def.: Proposta modificata di direttiva a seguito della
            prima lettura del Parlamento

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