la legislazione in materia di Professioni sanitarie è di competenza statale, intervento della Corte Costituzionale.
Professioni Sanitarie: la loro legislazione è materia dello Stato.
La Corte Costituzionale (sentenza n.319 del 26 Luglio c.a.), ha dichiarato illegittima la Legge 2/2004 della Regione Abruzzo, che istituiva corsi di formazione professionale per l’esercizio dell’arte ausiliaria della professione sanitaria di “massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici”, definendone gli obiettivi e demandando alla Giunta regionale il compito di emanare linee guida su durata, programmi di studio e modalità di valutazione finale. Il Governo ha impugnato tale provvedimento per violazione dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione. In particolare la Legge Regionale violerebbe il principio fondamentale che assegna allo Stato la facoltà di istituire nuove Professioni Sanitarie e di disciplinarne i corsi di formazione per l’abilitazione. Tale principio viene sancito dalla Legge 323/2000, che disciplina il profilo di “operatore termale, e dal Dlgs 502/1992 (art. 3-octies, comma 5) che lo ascrive tra le figure di operatori in “area socio sanitaria ad alta integrazione sanitaria”.
L’oggetto di tale sentenza è perciò la materia concorrente delle Professioni Sanitarie, il titolo V della Costituzione non lascia quindi spazio ad alcun dubbio: spetta solo allo Stato la facoltà di individuarle, con i relativi profili e gli ordinamenti didattici.