Disegno di Legge N° 6269
CAMERA DEI DEPUTATI N. 6229
PROPOSTE DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI SENATORI
TOMASSINI; TOMASSINI; BETTONI, BRANDANI, MASCIONI,
BAIO DOSSI, CARELLA, CORTIANA, DI GIROLAMO, FALOMI,
GAGLIONE, LIGUORI, LONGHI, MANIERI, TONINI;
E
DISEGNO DI LEGGE
PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SALUTE
(SIRCHIA)
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(MARTINO)
CON IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA` E DELLA RICERCA
(MORATTI)
CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(CASTELLI)
CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(SINISCALCO)
E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
(LA LOGGIA)
APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 14 dicembre 2005 (v. stampati Senato nn. 1645-1928-2159-3236)
Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche,
ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e
delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 15 dicembre 2005
Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
PROGETTO DI LEGGE
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ART. 1.
(Definizione).
1. Sono professioni sanitarie infermieristiche,
ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie
e della prevenzione, quelle previste
ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251,
e del decreto del Ministro della sanita` 29
marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 118 del 23 maggio 2001, i cui
operatori svolgono, in forza di un titolo
abilitante rilasciato dallo Stato, attivita` di
prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.
2. Resta ferma la competenza delle
regioni nell’individuazione e formazione
dei profili di operatori di interesse sanitario
non riconducibili alle professioni
sanitarie come definite dal comma 1.
3. Le norme della presente legge si
applicano alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di
Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi
statuti speciali e le relative norme
di attuazione.
ART. 2.
(Requisiti).
1. L’esercizio delle professioni sanitarie
di cui all’articolo 1, comma 1, e` subordinato
al conseguimento del titolo universitario
rilasciato a seguito di esame finale
con valore abilitante all’esercizio della
professione. Tale titolo universitario e` definito
ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
lettera c), e` valido sull’intero territorio
nazionale nel rispetto della normativa europea
in materia di libera circolazione
delle professioni ed e` rilasciato a seguito di
un percorso formativo da svolgersi in tutto
o in parte presso le aziende e le strutture
del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli
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Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni,
sulla base di appositi protocolli
d’intesa tra le stesse e le universita` , stipulati
ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni. Fermo
restando il titolo universitario abilitante, il
personale del servizio sanitario militare,
nonche´ quello addetto al comparto sanitario
del Corpo della guardia di finanza,
puo` svolgere il percorso formativo presso
le strutture del servizio stesso, individuate
con decreto del Ministro della salute, che
garantisce la completezza del percorso
formativo. Per il personale addetto al
settore sanitario della Polizia di Stato, alle
medesime condizioni, il percorso formativo
puo` essere svolto presso le stesse
strutture della Polizia di Stato, individuate
con decreto del Ministro dell’interno di
concerto con il Ministro della salute, che
garantisce la completezza del percorso
formativo.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di
laurea di cui al comma 1 sono definiti con
uno o piu` decreti del Ministro dell’istruzione,
dell’universita` e della ricerca, di
concerto con il Ministro della salute, ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e successive modificazioni. L’esame
di laurea ha valore di esame di Stato
abilitante all’esercizio della professione.
Dall’applicazione delle disposizioni di cui
al presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le universita` possono
procedere alle eventuali modificazioni dell’organizzazione
didattica dei corsi di laurea
gia` esistenti, ovvero all’istituzione di
nuovi corsi di laurea, nei limiti delle
risorse a tal fine disponibili nei rispettivi
bilanci.
3. L’iscrizione all’albo professionale e`
obbligatoria anche per i pubblici dipendenti
ed e` subordinata al conseguimento
del titolo universitario abilitante di cui al
comma 1, salvaguardando comunque il
valore abilitante dei titoli gia` riconosciuti
come tali alla data di entrata in vigore
della presente legge.
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4. L’aggiornamento professionale e` effettuato
secondo modalita` identiche a
quelle previste per la professione medica.
5. All’articolo 3-bis, comma 3, lettera
b), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: « , ovvero espletamento
del mandato parlamentare di senatore o
deputato della Repubblica nonche´ di consigliere
regionale ».
6. All’articolo 16-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, dopo il
comma 2 e` aggiunto il seguente:
« 2-bis. I laureati in medicina e chirurgia
e gli altri operatori delle professioni
sanitarie, obbligati ai programmi di formazione
continua di cui ai commi 1 e 2,
sono esonerati da tale attivita` formativa
limitatamente al periodo di espletamento
del mandato parlamentare di senatore o
deputato della Repubblica nonche´ di consigliere
regionale ».
ART. 3.
(Istituzione degli ordini
delle professioni sanitarie).
1. In ossequio all’articolo 32 della Costituzione
e in conseguenza del riordino
normativo delle professioni sanitarie avviato,
in attuazione dell’articolo 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, nonche´ delle riforme degli
ordinamenti didattici adottate dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita` e della
ricerca, al fine di adeguare il livello culturale,
deontologico e professionale degli
esercenti le professioni in ambito sanitario
a quello garantito negli Stati membri dell’Unione
europea, la presente legge regolamenta
le professioni sanitarie di cui
all’articolo 1, nel rispetto dei diversi iter
formativi, anche mediante l’istituzione dei
rispettivi ordini ed albi, ai quali devono
accedere gli operatori delle professioni
sanitarie esistenti, nonche´ di quelle di
nuova configurazione.
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ART. 4.
(Delega al Governo per l’istituzione
degli ordini ed albi professionali).
1. Il Governo e` delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu`
decreti legislativi al fine di istituire, per le
professioni sanitarie di cui all’articolo 1,
comma 1, i relativi ordini professionali,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, nel rispetto delle competenze
delle regioni e sulla base dei
seguenti princı`pi e criteri direttivi:
a) trasformare i collegi professionali
esistenti in ordini professionali, salvo
quanto previsto alla lettera b) e ferma
restando, ai sensi della legge 10 agosto
2000, n. 251, e del citato decreto del
Ministro della sanita` 29 marzo 2001, l’assegnazione
della professione dell’assistente
sanitario all’ordine della prevenzione, prevedendo
l’istituzione di un ordine specifico,
con albi separati per ognuna delle
professioni previste dalla legge n. 251 del
2000, per ciascuna delle seguenti aree di
professioni sanitarie: area delle professioni
infermieristiche; area della professione
ostetrica; area delle professioni della riabilitazione;
area delle professioni tecnicosanitarie;
area delle professioni tecniche
della prevenzione;
b) aggiornare la definizione delle figure
professionali da includere nelle fattispecie
di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della
legge 10 agosto 2000, n. 251, come attualmente
disciplinata dal decreto ministeriale
29 marzo 2001;
c) individuare, in base alla normativa
vigente, i titoli che consentano l’iscrizione
agli albi di cui al presente comma;
d) definire, per ciascuna delle professioni
di cui al presente comma, le
attivita` il cui esercizio sia riservato agli
iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio
sia riservato agli iscritti ai singoli albi;
e) definire le condizioni e le modalita`
in base alle quali si possa costituire un
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unico ordine per due o piu` delle aree di
professioni sanitarie individuate ai sensi
della lettera a);
f) definire le condizioni e le modalita`
in base alle quali si possa costituire un
ordine specifico per una delle professioni
sanitarie di cui al presente comma, nell’ipotesi
che il numero degli iscritti al
relativo albo superi le ventimila unita` ,
facendo salvo, ai fini dell’esercizio delle
attivita` professionali, il rispetto dei diritti
acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell’ordine
originario e prevedendo che gli
oneri della costituzione siano a totale
carico degli iscritti al nuovo ordine;
g) prevedere, in relazione al numero
degli operatori, l’articolazione degli ordini
a livello provinciale o regionale o nazionale;
h) disciplinare i princı`pi cui si devono
attenere gli statuti e i regolamenti degli
ordini neocostituiti;
i) prevedere che le spese di costituzione
e di funzionamento degli ordini ed
albi professionali di cui al presente articolo
siano poste a totale carico degli
iscritti, mediante la fissazione di adeguate
tariffe;
l) prevedere che, per gli appartenenti
agli ordini delle nuove categorie professionali,
restino confermati gli obblighi di
iscrizione alle gestioni previdenziali previsti
dalle disposizioni vigenti.
2. Gli schemi dei decreti legislativi
predisposti ai sensi del comma 1, previa
acquisizione del parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere
ai fini dell’espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti
per materia, che sono resi entro
quaranta giorni dalla data di trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza dei pareri. Qualora
il termine previsto per i pareri dei
competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono o seguono la
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scadenza del termine di cui al comma 1,
quest’ultimo s’intende automaticamente
prorogato di novanta giorni.
ART. 5.
(Individuazione di nuove professioni
in ambito sanitario).
1. L’individuazione di nuove professioni
sanitarie da ricomprendere in una delle
aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della
legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio
deve essere riconosciuto su tutto il
territorio nazionale, avviene in sede di
recepimento di direttive comunitarie ovvero
per iniziativa dello Stato o delle
regioni, in considerazione dei fabbisogni
connessi agli obiettivi di salute previsti nel
Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari
regionali, che non trovano rispondenza
in professioni gia` riconosciute.
2. L’individuazione e` effettuata, nel rispetto
dei princı`pi fondamentali stabiliti
dalla presente legge, mediante uno o piu`
accordi, sanciti in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e recepiti con decreti del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri.
3. L’individuazione e` subordinata ad un
parere tecnico-scientifico, espresso da apposite
commissioni, operanti nell’ambito
del Consiglio superiore di sanita` , di volta
in volta nominate dal Ministero della salute,
alle quali partecipano esperti designati
dal Ministero della salute e dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e i rappresentanti
degli ordini delle professioni di cui all’articolo
1, comma 1, senza oneri a carico
della finanza pubblica. A tal fine, la partecipazione
alle suddette commissioni non
comporta la corresponsione di alcuna indennita`
o compenso ne´ rimborso spese.
4. Gli accordi di cui al comma 2
individuano il titolo professionale e l’ambito
di attivita` di ciascuna professione.
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5. La definizione delle funzioni caratterizzanti
le nuove professioni avviene evitando
parcellizzazioni e sovrapposizioni
con le professioni gia` riconosciute o con le
specializzazioni delle stesse.
ART. 6.
(Istituzione della funzione
di coordinamento).
1. In conformita` all’ordinamento degli
studi dei corsi universitari, disciplinato ai
sensi dell’articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, il personale laureato appartenente
alle professioni sanitarie di cui
all’articolo 1, comma 1, della presente
legge, e` articolato come segue:
a) professionisti in possesso del diploma
di laurea o del titolo universitario
conseguito anteriormente all’attivazione
dei corsi di laurea o di diploma ad esso
equipollente ai sensi dell’articolo 4 della
legge 26 febbraio 1999, n. 42;
b) professionisti coordinatori in possesso
del master di primo livello in management
o per le funzioni di coordinamento
rilasciato dall’universita` ai sensi
dell’articolo 3, comma 8, del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell’universita`
e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509, e dell’articolo 3,
comma 9, del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’universita`
e della ricerca 22 ottobre 2004,
n. 270;
c) professionisti specialisti in possesso
del master di primo livello per le funzioni
specialistiche rilasciato dall’universita` ai
sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento
di cui al decreto del Ministro
dell’universita` e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e
dell’articolo 3, comma 9, del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita` e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270;
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d) professionisti dirigenti in possesso
della laurea specialistica di cui al decreto
del Ministro dell’universita` e della ricerca
scientifica e tecnologica 2 aprile 2001,
pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001,
e che abbiano esercitato l’attivita` professionale
con rapporto di lavoro dipendente
per almeno cinque anni, oppure ai quali
siano stati conferiti incarichi dirigenziali
ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 agosto
2000, n. 251, e successive modificazioni.
2. Per i profili delle professioni sanitarie
di cui al comma 1 puo` essere istituita
la funzione di coordinamento, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. A tal fine, l’eventuale conferimento
di incarichi di coordinamento ovvero
di incarichi direttivi comporta per le
organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche interessate, ai sensi dell’articolo
7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, l’obbligo
contestuale di sopprimere nelle
piante organiche di riferimento un numero
di posizioni effettivamente occupate
ed equivalenti sul piano finanziario.
3. I criteri e le modalita` per l’attivazione
della funzione di coordinamento in
tutte le organizzazioni sanitarie e sociosanitarie
pubbliche e private sono definiti,
entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con apposito
accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il
Ministro della salute e le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
4. L’esercizio della funzione di coordinamento
e` espletato da coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) master di primo livello in management
o per le funzioni di coordinamento
nell’area di appartenenza, rilasciato ai
sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento
di cui al decreto del Ministro
dell’universita` e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e
dell’articolo 3, comma 9, del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita` e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270;
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b) esperienza almeno triennale nel
profilo di appartenenza.
5. Il certificato di abilitazione alle funzioni
direttive nell’assistenza infermieristica,
incluso quello rilasciato in base alla
pregressa normativa, e` valido per l’esercizio
della funzione di coordinatore.
6. Il coordinamento viene affidato nel
rispetto dei profili professionali, in correlazione
agli ambiti ed alle specifiche aree
assistenziali, dipartimentali e territoriali.
7. Le organizzazioni sanitarie e sociosanitarie,
pubbliche e private, nelle aree
caratterizzate da una determinata specificita`
assistenziale, ove istituiscano funzioni
di coordinamento ai sensi del comma 2,
affidano il coordinamento allo specifico
profilo professionale.
ART. 7.
(Disposizioni finali).
1. Alle professioni sanitarie infermieristiche,
ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie
e della prevenzione gia` riconosciute
alla data di entrata in vigore della presente
legge continuano ad applicarsi le disposizioni
contenute nelle rispettive fonti di
riconoscimento, salvo quanto previsto
dalla presente legge.
2. Con il medesimo procedimento di cui
all’articolo 6, comma 3, della presente
legge, in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
previa acquisizione del parere degli ordini
professionali delle professioni interessate,
si puo` procedere ad integrazioni delle
professioni riconosciute ai sensi dell’articolo
6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
3. La presente legge non comporta
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
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