Legge istituzione ordine e albo

Disegno di Legge N° 6269

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6229

PROPOSTE DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI SENATORI

TOMASSINI; TOMASSINI; BETTONI, BRANDANI, MASCIONI,

BAIO DOSSI, CARELLA, CORTIANA, DI GIROLAMO, FALOMI,

GAGLIONE, LIGUORI, LONGHI, MANIERI, TONINI;

E

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SALUTE

(SIRCHIA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(MARTINO)

CON IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA` E DELLA RICERCA

(MORATTI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SINISCALCO)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(LA LOGGIA)

APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO,

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 14 dicembre 2005 (v. stampati Senato nn. 1645-1928-2159-3236)

Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche,

ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e

delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 15 dicembre 2005

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROGETTO DI LEGGE

__

ART. 1.

(Definizione).

1. Sono professioni sanitarie infermieristiche,

ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie

e della prevenzione, quelle previste

ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251,

e del decreto del Ministro della sanita` 29

marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 118 del 23 maggio 2001, i cui

operatori svolgono, in forza di un titolo

abilitante rilasciato dallo Stato, attivita` di

prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.

2. Resta ferma la competenza delle

regioni nell’individuazione e formazione

dei profili di operatori di interesse sanitario

non riconducibili alle professioni

sanitarie come definite dal comma 1.

3. Le norme della presente legge si

applicano alle regioni a statuto speciale e

alle province autonome di Trento e di

Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi

statuti speciali e le relative norme

di attuazione.

ART. 2.

(Requisiti).

1. L’esercizio delle professioni sanitarie

di cui all’articolo 1, comma 1, e` subordinato

al conseguimento del titolo universitario

rilasciato a seguito di esame finale

con valore abilitante all’esercizio della

professione. Tale titolo universitario e` definito

ai sensi dell’articolo 4, comma 1,

lettera c), e` valido sull’intero territorio

nazionale nel rispetto della normativa europea

in materia di libera circolazione

delle professioni ed e` rilasciato a seguito di

un percorso formativo da svolgersi in tutto

o in parte presso le aziende e le strutture

del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 6229

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Istituti di ricovero e cura a carattere

scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni,

sulla base di appositi protocolli

d’intesa tra le stesse e le universita` , stipulati

ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del

decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502, e successive modificazioni. Fermo

restando il titolo universitario abilitante, il

personale del servizio sanitario militare,

nonche´ quello addetto al comparto sanitario

del Corpo della guardia di finanza,

puo` svolgere il percorso formativo presso

le strutture del servizio stesso, individuate

con decreto del Ministro della salute, che

garantisce la completezza del percorso

formativo. Per il personale addetto al

settore sanitario della Polizia di Stato, alle

medesime condizioni, il percorso formativo

puo` essere svolto presso le stesse

strutture della Polizia di Stato, individuate

con decreto del Ministro dell’interno di

concerto con il Ministro della salute, che

garantisce la completezza del percorso

formativo.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di

laurea di cui al comma 1 sono definiti con

uno o piu` decreti del Ministro dell’istruzione,

dell’universita` e della ricerca, di

concerto con il Ministro della salute, ai

sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17,

comma 95, della legge 15 maggio 1997,

n. 127, e successive modificazioni. L’esame

di laurea ha valore di esame di Stato

abilitante all’esercizio della professione.

Dall’applicazione delle disposizioni di cui

al presente comma non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. Le universita` possono

procedere alle eventuali modificazioni dell’organizzazione

didattica dei corsi di laurea

gia` esistenti, ovvero all’istituzione di

nuovi corsi di laurea, nei limiti delle

risorse a tal fine disponibili nei rispettivi

bilanci.

3. L’iscrizione all’albo professionale e`

obbligatoria anche per i pubblici dipendenti

ed e` subordinata al conseguimento

del titolo universitario abilitante di cui al

comma 1, salvaguardando comunque il

valore abilitante dei titoli gia` riconosciuti

come tali alla data di entrata in vigore

della presente legge.

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 6229

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4. L’aggiornamento professionale e` effettuato

secondo modalita` identiche a

quelle previste per la professione medica.

5. All’articolo 3-bis, comma 3, lettera

b), del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: « , ovvero espletamento

del mandato parlamentare di senatore o

deputato della Repubblica nonche´ di consigliere

regionale ».

6. All’articolo 16-bis del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502, dopo il

comma 2 e` aggiunto il seguente:

« 2-bis. I laureati in medicina e chirurgia

e gli altri operatori delle professioni

sanitarie, obbligati ai programmi di formazione

continua di cui ai commi 1 e 2,

sono esonerati da tale attivita` formativa

limitatamente al periodo di espletamento

del mandato parlamentare di senatore o

deputato della Repubblica nonche´ di consigliere

regionale ».

ART. 3.

(Istituzione degli ordini

delle professioni sanitarie).

1. In ossequio all’articolo 32 della Costituzione

e in conseguenza del riordino

normativo delle professioni sanitarie avviato,

in attuazione dell’articolo 1 della

legge 23 ottobre 1992, n. 421, dal decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal

decreto legislativo 7 dicembre 1993,

n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno

1999, n. 229, nonche´ delle riforme degli

ordinamenti didattici adottate dal Ministero

dell’istruzione, dell’universita` e della

ricerca, al fine di adeguare il livello culturale,

deontologico e professionale degli

esercenti le professioni in ambito sanitario

a quello garantito negli Stati membri dell’Unione

europea, la presente legge regolamenta

le professioni sanitarie di cui

all’articolo 1, nel rispetto dei diversi iter

formativi, anche mediante l’istituzione dei

rispettivi ordini ed albi, ai quali devono

accedere gli operatori delle professioni

sanitarie esistenti, nonche´ di quelle di

nuova configurazione.

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 6229

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 4.

(Delega al Governo per l’istituzione

degli ordini ed albi professionali).

1. Il Governo e` delegato ad adottare,

entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o piu`

decreti legislativi al fine di istituire, per le

professioni sanitarie di cui all’articolo 1,

comma 1, i relativi ordini professionali,

senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica, nel rispetto delle competenze

delle regioni e sulla base dei

seguenti princı`pi e criteri direttivi:

a) trasformare i collegi professionali

esistenti in ordini professionali, salvo

quanto previsto alla lettera b) e ferma

restando, ai sensi della legge 10 agosto

2000, n. 251, e del citato decreto del

Ministro della sanita` 29 marzo 2001, l’assegnazione

della professione dell’assistente

sanitario all’ordine della prevenzione, prevedendo

l’istituzione di un ordine specifico,

con albi separati per ognuna delle

professioni previste dalla legge n. 251 del

2000, per ciascuna delle seguenti aree di

professioni sanitarie: area delle professioni

infermieristiche; area della professione

ostetrica; area delle professioni della riabilitazione;

area delle professioni tecnicosanitarie;

area delle professioni tecniche

della prevenzione;

b) aggiornare la definizione delle figure

professionali da includere nelle fattispecie

di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della

legge 10 agosto 2000, n. 251, come attualmente

disciplinata dal decreto ministeriale

29 marzo 2001;

c) individuare, in base alla normativa

vigente, i titoli che consentano l’iscrizione

agli albi di cui al presente comma;

d) definire, per ciascuna delle professioni

di cui al presente comma, le

attivita` il cui esercizio sia riservato agli

iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio

sia riservato agli iscritti ai singoli albi;

e) definire le condizioni e le modalita`

in base alle quali si possa costituire un

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 6229

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

unico ordine per due o piu` delle aree di

professioni sanitarie individuate ai sensi

della lettera a);

f) definire le condizioni e le modalita`

in base alle quali si possa costituire un

ordine specifico per una delle professioni

sanitarie di cui al presente comma, nell’ipotesi

che il numero degli iscritti al

relativo albo superi le ventimila unita` ,

facendo salvo, ai fini dell’esercizio delle

attivita` professionali, il rispetto dei diritti

acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell’ordine

originario e prevedendo che gli

oneri della costituzione siano a totale

carico degli iscritti al nuovo ordine;

g) prevedere, in relazione al numero

degli operatori, l’articolazione degli ordini

a livello provinciale o regionale o nazionale;

h) disciplinare i princı`pi cui si devono

attenere gli statuti e i regolamenti degli

ordini neocostituiti;

i) prevedere che le spese di costituzione

e di funzionamento degli ordini ed

albi professionali di cui al presente articolo

siano poste a totale carico degli

iscritti, mediante la fissazione di adeguate

tariffe;

l) prevedere che, per gli appartenenti

agli ordini delle nuove categorie professionali,

restino confermati gli obblighi di

iscrizione alle gestioni previdenziali previsti

dalle disposizioni vigenti.

2. Gli schemi dei decreti legislativi

predisposti ai sensi del comma 1, previa

acquisizione del parere della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere

ai fini dell’espressione dei pareri da parte

delle Commissioni parlamentari competenti

per materia, che sono resi entro

quaranta giorni dalla data di trasmissione.

Decorso tale termine, i decreti sono emanati

anche in mancanza dei pareri. Qualora

il termine previsto per i pareri dei

competenti organi parlamentari scada nei

trenta giorni che precedono o seguono la

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 6229

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

scadenza del termine di cui al comma 1,

quest’ultimo s’intende automaticamente

prorogato di novanta giorni.

ART. 5.

(Individuazione di nuove professioni

in ambito sanitario).

1. L’individuazione di nuove professioni

sanitarie da ricomprendere in una delle

aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della

legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio

deve essere riconosciuto su tutto il

territorio nazionale, avviene in sede di

recepimento di direttive comunitarie ovvero

per iniziativa dello Stato o delle

regioni, in considerazione dei fabbisogni

connessi agli obiettivi di salute previsti nel

Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari

regionali, che non trovano rispondenza

in professioni gia` riconosciute.

2. L’individuazione e` effettuata, nel rispetto

dei princı`pi fondamentali stabiliti

dalla presente legge, mediante uno o piu`

accordi, sanciti in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

e recepiti con decreti del Presidente della

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio

dei ministri.

3. L’individuazione e` subordinata ad un

parere tecnico-scientifico, espresso da apposite

commissioni, operanti nell’ambito

del Consiglio superiore di sanita` , di volta

in volta nominate dal Ministero della salute,

alle quali partecipano esperti designati

dal Ministero della salute e dalla

Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano e i rappresentanti

degli ordini delle professioni di cui all’articolo

1, comma 1, senza oneri a carico

della finanza pubblica. A tal fine, la partecipazione

alle suddette commissioni non

comporta la corresponsione di alcuna indennita`

o compenso ne´ rimborso spese.

4. Gli accordi di cui al comma 2

individuano il titolo professionale e l’ambito

di attivita` di ciascuna professione.

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 6229

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

5. La definizione delle funzioni caratterizzanti

le nuove professioni avviene evitando

parcellizzazioni e sovrapposizioni

con le professioni gia` riconosciute o con le

specializzazioni delle stesse.

ART. 6.

(Istituzione della funzione

di coordinamento).

1. In conformita` all’ordinamento degli

studi dei corsi universitari, disciplinato ai

sensi dell’articolo 17, comma 95, della

legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive

modificazioni, il personale laureato appartenente

alle professioni sanitarie di cui

all’articolo 1, comma 1, della presente

legge, e` articolato come segue:

a) professionisti in possesso del diploma

di laurea o del titolo universitario

conseguito anteriormente all’attivazione

dei corsi di laurea o di diploma ad esso

equipollente ai sensi dell’articolo 4 della

legge 26 febbraio 1999, n. 42;

b) professionisti coordinatori in possesso

del master di primo livello in management

o per le funzioni di coordinamento

rilasciato dall’universita` ai sensi

dell’articolo 3, comma 8, del regolamento

di cui al decreto del Ministro dell’universita`

e della ricerca scientifica e tecnologica

3 novembre 1999, n. 509, e dell’articolo 3,

comma 9, del regolamento di cui al decreto

del Ministro dell’istruzione, dell’universita`

e della ricerca 22 ottobre 2004,

n. 270;

c) professionisti specialisti in possesso

del master di primo livello per le funzioni

specialistiche rilasciato dall’universita` ai

sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento

di cui al decreto del Ministro

dell’universita` e della ricerca scientifica e

tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e

dell’articolo 3, comma 9, del regolamento

di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,

dell’universita` e della ricerca 22

ottobre 2004, n. 270;

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati — 6229

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

d) professionisti dirigenti in possesso

della laurea specialistica di cui al decreto

del Ministro dell’universita` e della ricerca

scientifica e tecnologica 2 aprile 2001,

pubblicato nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001,

e che abbiano esercitato l’attivita` professionale

con rapporto di lavoro dipendente

per almeno cinque anni, oppure ai quali

siano stati conferiti incarichi dirigenziali

ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 agosto

2000, n. 251, e successive modificazioni.

2. Per i profili delle professioni sanitarie

di cui al comma 1 puo` essere istituita

la funzione di coordinamento, senza nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica. A tal fine, l’eventuale conferimento

di incarichi di coordinamento ovvero

di incarichi direttivi comporta per le

organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie

pubbliche interessate, ai sensi dell’articolo

7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, l’obbligo

contestuale di sopprimere nelle

piante organiche di riferimento un numero

di posizioni effettivamente occupate

ed equivalenti sul piano finanziario.

3. I criteri e le modalita` per l’attivazione

della funzione di coordinamento in

tutte le organizzazioni sanitarie e sociosanitarie

pubbliche e private sono definiti,

entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, con apposito

accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il

Ministro della salute e le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano.

4. L’esercizio della funzione di coordinamento

e` espletato da coloro che siano in

possesso dei seguenti requisiti:

a) master di primo livello in management

o per le funzioni di coordinamento

nell’area di appartenenza, rilasciato ai

sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento

di cui al decreto del Ministro

dell’universita` e della ricerca scientifica e

tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e

dell’articolo 3, comma 9, del regolamento

di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,

dell’universita` e della ricerca 22

ottobre 2004, n. 270;

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati — 6229

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) esperienza almeno triennale nel

profilo di appartenenza.

5. Il certificato di abilitazione alle funzioni

direttive nell’assistenza infermieristica,

incluso quello rilasciato in base alla

pregressa normativa, e` valido per l’esercizio

della funzione di coordinatore.

6. Il coordinamento viene affidato nel

rispetto dei profili professionali, in correlazione

agli ambiti ed alle specifiche aree

assistenziali, dipartimentali e territoriali.

7. Le organizzazioni sanitarie e sociosanitarie,

pubbliche e private, nelle aree

caratterizzate da una determinata specificita`

assistenziale, ove istituiscano funzioni

di coordinamento ai sensi del comma 2,

affidano il coordinamento allo specifico

profilo professionale.

ART. 7.

(Disposizioni finali).

1. Alle professioni sanitarie infermieristiche,

ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie

e della prevenzione gia` riconosciute

alla data di entrata in vigore della presente

legge continuano ad applicarsi le disposizioni

contenute nelle rispettive fonti di

riconoscimento, salvo quanto previsto

dalla presente legge.

2. Con il medesimo procedimento di cui

all’articolo 6, comma 3, della presente

legge, in sede di Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano,

previa acquisizione del parere degli ordini

professionali delle professioni interessate,

si puo` procedere ad integrazioni delle

professioni riconosciute ai sensi dell’articolo

6, comma 3, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. La presente legge non comporta

nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.

Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati — 6229

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAGINA BIANCA

? 0,30 *14PDL0079480*

*14PDL0079480*

  • Area personale
  • Collaborazioni e Partner FLI
  • Banner IALP