11/12/2007 - Ordini: si definiscono le attività riservate delle Professioni

Autore: Redazione

Venerdì 7 Dicembre incontro al MInistero della Salute sulle attività riservate professionali previsti dall'art. 4 della Legge 43/06 sugli Ordini, convocati i Collegi, le Associazioni Professionali e gli organismi Sindacali

parlamento Il Ministero della Salute ha convocato in prima battuta le rappresentanze delle Professioni sul recepimento delle attività riservate dell'esercizio professionale previsto dall'art. 4 della Legge 43. La convocazione è avvenuta dopo la richiesta del 5 Novembre scorso che prevedeva l'invio da parte di ogni Professione, delle proprie riserve di attività come previsto negli attuali Ordini professionali. Le convocazioni sono avvenute in una successione cronologica che ha visto per primi gli Infermieri e gli Infermieri Pediatrici, secondariamente il Collegio dei Tecnici di Radiologia con le Professioni dell'Area Tecnico Sanitaria e le Professioni della Prevenzione, per ultimi il Collegio delle Ostetriche e le Professioni della Riabilitazione. Di fatto un disegno architettonico sviluppato attorno ai tre Collegi esistenti con un sistema di aggregazioni di altre Professioni. Le proposte presentate dal gruppo tecnico del Ministero sono state subito oggetto di discussioni e di contese di merito e di metodo. E' stata infatti contestata l'operazione di stralcio quasi totale dei documenti tecnici inviati dalle Associazioni, riducendo le riserve di attività in poche righe. Convinti che simili operazioni richiedano un assoluto richiamo alla normativa vigente che già regolamenta di fatto l'esercizio professionale di noi tutti, ribadiamo che i criteri guida consistono nel:

1) Profilo Professionale,

2) Ordinamento didattico del Corso di laurea abilitante,

3) Codice Deontologico.

Le Competenze Professionali inoltre non possono essere statiche, consistono di  Conoscenze, Abilità e  Comportamento, inoltre evolvono con il continuo sviluppo scientifico e sono definite anche dai bisogni di Salute che il cittadino ci propone. In merito alla riunione, con l'intenzione di migliorare quanto proposto nel rispetto della normativa vigente, sarà inviato entro breve, un ulteriore documento. Perplessità e preoccupazione è stata espressa anche dalle forze sindacali ricevute al pomeriggio, di seguito trasmettiamo la nota congiunta di CGIL CISL UIL FP.

Tiziana Rossetto

Presidente Federazione Logopedisti Italiani

 

Roma, 10 dicembre 2007 

Oggetto: Ordini professioni sanitarie –  Art. 4 L. 43 del 2006 

Al Sottosegretario

Ministero della salute

Dott. Gianpaolo Patta           

 

         Le scriventi OO.SS. in riferimento all’argomento in oggetto ritengono opportuno confermare le osservazioni e le richieste già preannunciate nel corso dell’incontro del giorno 7 dicembre u.s.

         L’istituzione degli ordini delle professioni sanitarie prevista agli articoli 3 e 4 della Legge 43 del 2006 è una delle tappe per il completamento del percorso di evoluzione delle professioni sanitarie avviato negli anni ’90; inoltre rappresenta una condizione necessaria per offrire certezza di autonomia professionale ai professionisti e maggiore tutela per i cittadini dai crescenti fenomeni di abusivismo, soprattutto nel settore privato.        

         Per queste ragioni confermiamo la necessità, condivisa dal legislatore con la Legge 189 del 17 ottobre u.s., di definire uno schema di decreto legislativo rispettoso dei  principi della Legge 43 del 2006 e della suddivisione in aree professionali come indicato dalla Legge 251 del 2000. Nel contempo siamo a chiedervi, come già anticipato nel corso dell’incontro, la copia scritta della bozza di schema di decreto legislativo per una successiva articolata e definitiva valutazione.

         In merito alla Vostra proposta consegnataci durante l’incontro del 7 dicembre u.s sull’applicazione dell’articolo 4 lettera d) della Legge 43 del 2006, specificatamente le attività riservate delle singole professioni sanitarie, in attesa di farvi pervenire a breve le nostre osservazioni scritte, riteniamo opportuno ribadire che tali attività devono essere individuate nel massimo rispetto della legislazione vigente istitutiva dei singoli profili professionali, nel rispetto degli ordinamenti didattici e contrattuali e dei Codici deontologici che regolano l’attività delle singole professioni sanitarie.

Con l’occasione porgiamo distinti saluti. 

  FP CGIL                         FP CISL                                             UIL FPL

(Rossana Dettori)         (Danilea Volpato)                           (Carlo Fiordaliso)

 

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