Direttiva sulla lbera circolazione dell Professioni nei paesi dell'Unione Europea
Mercato interno
Qualifiche professionali riconosciute in tutta Europa
Stefano ZAPPALÀ (PPE/DE, IT)
Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione
comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali
Doc.: A6-0119/2005
Procedura: Codecisione, seconda lettura
Dibattito: 10.5.2005
Votazione: 11.5.2005
In seconda lettura della procedura di codecisione, la Plenaria ha adottato la relazione di StefanoZAPPALÀ(PPE/DE, IT) sulla proposta
di direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Gli emendamenti adottati dal Parlamento sono frutto
di un compromesso con il Consiglio, per cui sarà probabilmente evitato il ricorso alla procedura di conciliazione.
Per consentire l'esercizio di una professione in un paese diverso da quello in cui è stata ottenuta una qualifica professionale, è
necessario che questa sia riconosciuta dal paese ospitante. La proposta di direttiva, presentata dalla Commissione nel 2002, tratta
tutte i tipi di professione: lavoro subordinato e autonomo, la prestazione di servizi temporanei e le professioni cosiddette
regolamentate (medici, infermieri, architetti, ecc.). Il principio del riconoscimento automatico dei titoli si applicherà d'ora in poi
sulla base di un coordinamento delle condizioni minime di formazione. Nel corso del dibattito tenutosi la vigilia, il relatore ha
sottolineato che la direttiva «riveste un'importanza notevole» per tutti i cittadini europei che ogni giorno si trovano «ad avere a che
fare con dei professionisti». Nell'illustrare i contenuti della relazione, egli ha anche evidenziato che, nell'ambito delle
autonomie nazionali, «ogni governo decide quali sono i livelli di cultura e di formazione minima per l'accesso alle singole
professioni e decide anche chi deve autorizzare all'esercizio delle professioni e chi deve controllare lo svolgimento delle
professioni». Il relatore, spiegando l'introduzione di una definizione di «libero professionista», ha poi tenuto a ricordare
che la direttiva in questione, nel rispetto di alcune peculiarità nazionali e professioni, semplificherà il quadro normativo europeo
con l'adozione di un solo testo legislativo che va a sostituire tutta una serie di direttive adottate in passato.
Il deputato ha anche rilevato l'inserimento della definizione di «autorità competente» nazionale, auspicando che a breve possa anche
leggersi in chiave europea «affinché si finisca la polemica emersa la scorsa legislatura su ordini, collegi e associazioni» e queste
strutture trovino collocazione anche nell'ambito del diritto europeo. Il relatore ha poi evidenziato che la direttiva include
misure volte a contrastare il «qualification shopping» e altre che prevedono la consultazione delle singole professioni europee per
qualunque ulteriore innovazione che le riguarda. Le professioni e l'equivalenza dei titoli I deputati, facendo un diretto riferimento ai trattati, precisano che le professioni legate all'esercizio di pubblici poteri sono escluse dal campo d'applicazione della direttiva. Trattandosi di
professioni regolamentate, il Parlamento ritiene che la direttiva riguarda anche le «professioni liberali», definite come quelle
praticate «sulla base di qualifiche professionali in modo personale, responsabile e professionalmente indipendente» da parte di coloro
che «forniscono servizi intellettuali e di concetto negli interessi dei clienti e del pubblico». L'esercizio della professione negli
Stati membri, viene precisato, «può essere oggetto … di specifici limiti legali sulla base della legislazione nazionale e sulle
disposizioni a norma di legge stabilite autonomamente …. dai rispettivi organismi rappresentativi professionali». Tali normative,
è aggiunto, devono salvaguardare e sviluppare «la loro professionalità e la qualità del servizio» nonché «la confidenzialità delle relazioni con i clienti». Per un cittadino dell'Unione, l'accesso a una professione regolamentata sarà subordinato alle stesse condizioni dei cittadini del paese ospitante. Tale regola riguarda, in particolare, gli attestati di competenze o i titoli di formazione richiesti. Questi
dovranno però rispettare una serie di condizioni, atte a dimostrare un livello di qualifica professionale almeno equivalente a quello
immediatamente inferiore a quello richiesto dallo Stato ospitante. Il testo licenziato dal Parlamento stabilisce dei livelli di
riferimento, corrispondenti al grado di formazione e di qualifiche riconosciute, che permettono di effettuare delle equivalenze sui
livelli di competenze tra i diversi Stati membri. I deputati chiedono di raggruppare le qualifiche in cinque livelli (al posto di
quattro come proposto dal Consiglio) ma senza attribuire loro un numero, una lettera o altri segni che presumono una gerarchia. Il
Parlamento, inoltre, ridefinisce alcuni livelli al fine di rispondere meglio alla realtà dei cicli formativi nei diversi Stati
membri. I deputati, poi, per rispetto dell'acquis comunitario e in contrasto con il Consiglio, mantengono il principio del riconoscimento
automatico delle specializzazioni mediche o dentistiche comuni ad almeno due Stati membri. Gli allegati della direttiva contengono anche le denominazioni delle professioni in tutte le lingue ufficiali dell'UE per agevolare la corrispondenza delle diverse categorie. Ad esempio, in repubblica ceca lo «Zdravotnický asistent» è l'assistente sanitario.Un comitato unico di riconoscimento e le organizzazioni
professionali Con una serie di emendamenti, i deputati trattano dell'importanza e della modalità di partecipazione delle associazioni e degli
organismi professionali alla procedura di riconoscimento delle qualifiche. Per rendere efficace la gestione dei diversi regimi di
riconoscimento stabiliti dalle direttive settoriali e dal regime generale, sarà instaurato un Comitato per il riconoscimento delle
qualifiche professionali composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. I
deputati, inoltre, propongono che tale comitato consulti gli esperti delle categorie professionali interessate. Inoltre, un emendamento impone alla Commissione di valutare l'opportunità di adottare una proposta di emendamento alla direttiva nel caso in cui organizzazioni o associazioni professionali nazionali o a livello europeo di una professione regolamentata avanzino una richiesta motivata concernente disposizioni specifiche per il riconoscimento delle qualifiche. Le tessere professionali Per agevolare la libera circolazione e la mobilità dei
professionisti, i deputati propongono l'introduzione di tessere professionali individuali che potrebbero contenere informazioni
sulle qualifiche della persona – come la sua formazione, la sua esperienza o le sanzioni da cui è stato colpito – per accelerare lo
scambio di informazioni tra il paese d'origine e quello ospitante. Queste tessere sarebbero rilasciate dalle associazioni o
organizzazioni professionali. Autorità competente e ordini professionali La relazione adottata introduce anche la definizione di «autorità competente»: «qualsiasi autorità o organismo investito di autorità dagli Stati membri, abilitato in particolare a rilasciare o a
ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui alla
presente direttiva». Inserendo una definizione generale di "organismo competente" e facendo sempre riferimento a tale definizione, la direttiva si allinea alla situazione effettivamente vigente nella maggior parte degli Stati membri, ove i poteri pubblici delegano parte della
gestione delle professioni ad organismi autonomi, come gli ordini professionali. In altri termini, la gestione delle professioni
dipende dall'organizzazione interna di ogni Stato membro e pertanto non esclude la designazione di organismi che non sono
amministrazioni. Mutuo riconoscimento Sin dall'inizio, la sfida più difficile consisteva nella ricerca di un equilibrio tra agevolare la prestazione di servizi in tutta l'Unione e controllare l'accesso all'esercizio delle professioni da parte del paese ospitante. Contrariamente alla proposta iniziale della Commissione, che era favorevole ad ampie agevolazioni e al principio del controllo da parte del paese d'origine, il testo
adottato dal Parlamento prevede il mutuo riconoscimento e il principio del controllo da parte del paese ospitante.
Gli Stati membri hanno quindi la possibilità di verificare le qualifiche e sottoporre il diritto di esercitare una professione a
delle esigenze specifiche, in particolare per garantire l'interesse generale. Sono state anche inserite delle salvaguardie volte a
combattere gli abusi. Si tratta, ad esempio, di evitare che il riconoscimento professionale ottenuto in un altro Stato membro serva
ad aggirare le norme più esigenti in vigore nel paese d'origine o conferisca dei diritti supplementari.
Link utili
Posizione comune del Consiglio del 21 dicembre 2004
Testoapprovato dal Parlamento in prima lettura
COM(2004) 317 def.: Proposta modificata di direttiva a seguito della
prima lettura del Parlamento