20/10/2016 - Responsabilità professionale. Abrogata la colpa “lieve” del decreto. Il Professionista Sanitario non perseguibile penalmente se ha rispettato le linee guida. Riviste le tabelle per danno biologico

Autore: Redazione
Parlamento italianoLa Legge sulla Responsabilità Professionale sta approdando con nuovi e sostanziali emendamenti, qui di seguito gli emendamenti accettati.
Confermata la necessità di approvarla entro l’anno. (Gelli PD).

Questo il nuovo testo:

Art. 6. (Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria)
1. Dopo l’articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente:
Art. 590-sexies. — (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). – Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l’evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.”
2. All’articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 è abrogato.

Successivamente, è stato avviato l’esame dell’articolo 7 in tema di responsabilità della struttura e dell’esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria. Approvato l’emendamento 7.100 del relatore in base al quale si dispone che l’esercente la professione sanitaria risponde di risarcimento per fatto illecito sulla base dell’articolo 2043 del Codice Civile salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

Via libera anche all’emendamento 7.28 a prima firma Vittorio Zizza (CoR) e fatto proprio da Luigi d’Ambrosio Lettieri (CoR) con il quale vengono introdotte le tabelle per il risarcimento del danno biologico di lieve entità mutuandole da quelle presenti agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, laddove necessario, per tener conto delle fattispecie da esse non previste.

Semaforo verde, inoltre, all’emendamento 7.30 a prima firma Giuseppina Maturani (Pd), con il quale si aggiunge un comma 3-bis all’articolo 7 che spiega come le disposizioni del presente articolo costituiscano “norme imperative ai sensi del codice civile”.

Approvato anche l’emendamento 7.31 a prima firma Fabiola Anitori (Ap), sulla base del quale viene sostituita la rubrica dell’articolo con la seguente: “Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria”.

Infine, l’emendamento l’emendamento 7.18 a prima firma Anna Cinzia Bonfrisco (CoR), è stato trasformato dal cofirmatario Luigi d’Ambrosio Lettieri (CoR) in un Ordine del giorno approvato dalla commissione. Quest’ultimo impegna il Governo a valutare l’opportunità di apportare modificazioni al Codice Civile, finalizzate a:
1) introdurre un termine di prescrizione quinquennale sul piano sistematico anche per il diritto al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento contrattuale della struttura sanitaria;
2) introdurre un termine decadenziale di un anno per l’esercizio dell’azione volta a far valere la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, decorrente dal giorno in cui il danneggiato è venuto conoscenza del pregiudizio subito.

FONTE QS
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