Statuto ASIL

ART. 1 – Costituzione, sede e durata
E’ costituita a norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile ed in applicazione del Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2017 una Associazione tecnico-scientifica della professione LOGOPEDISTA denominata “ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ITALIANA LOGOPEDIA ASIL”.
La sede legale è ubicata presso la sede operativa della FLI, in via Giusto de’  Menabuoi n. 2, 35132 Padova.
Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può istituire sedi locali, operative o di rappresentanza in altro indirizzo, purché in Italia; tale previsione non è da considerarsi modifica statutaria.
La durata della Associazione è illimitata.
Fanno parte dell’Associazione, previa apposita manifestazione di volontà espressa anche attraverso il relativo modulo di adesione, oltre ai Soci fondatori ed ai Soci che vi aderiranno autonomamente avendone i requisiti, tutti i professionisti che aderiscono alla F.L.I. – Federazione Logopedisti Italiani, Associazione che rappresenta a livello nazionale i Logopedisti, professione sanitaria della riabilitazione (disciplina Logopedia); il tutto come da apposita votazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci della F.L.I., per adesione alla presente, specifica, previsione di questo statuto e del testo integrale di questo stesso statuto.
L’Associazione è aperta agli Istituti e ai Centri di Ricerca autonomi e/o appartenenti ad Enti pubblici o privati, alle Associazioni e alle Istituzioni scientifiche le cui finalità convergano con quelle dell’Associazione stessa.
Il fondo sociale è costituito dall’ammontare una tantum delle quote di partecipazione versate da ciascuno dei Soci fondatori all’atto della costituzione dell’Associazione, nonché da eventuali contributi versati da Enti pubblici o privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto d’interesse con il Servizio Sanitario Nazionale o Regionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.
Il fondo sociale è destinato a garantire le obbligazioni assunte dalla Associazione verso i terzi. Nel caso in cui ciò comporti una depauperazione del fondo, comunque non superiore all’ammontare del fondo stesso, l’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo stabilirà le modalità e i termini di un suo eventuale reintegro.
Alla Associazione potranno aderire, non in qualità di Soci, ma come Partner Associati per associazioni temporanee di scopo, ulteriori partecipanti previa stipula di appositi protocolli di intesa. Analogamente l’Associazione potrà aderire come Partner Associato ad associazioni temporanee di scopo con altri soggetti operanti nel settore scientifico e culturale di interesse, previa stipula di appositi protocolli di intesa.
L’attività dell’Associazione deve tendere all’autosufficienza della gestione, senza fini di lucro ed è caratterizzata da autonomia scientifica nel rispetto della Deontologia professionale sanitaria e dei diritti e interessi legittimi dei Soci fondatori.
Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati nelle iniziative che formano oggetto dell’attività della Associazione per le finalità della stessa.

ART. 2 – Finalità
L’Associazione non ha finalità di lucro, è apartitica, apolitica, autonoma ed indipendente, non ha finalità sindacali né svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale nei confronti né dei Soci né di terzi.
Essa persegue in autonomia e senza alcun condizionamento o interesse economico, imprenditoriale o di altra natura le seguenti finalità:
interagire e collaborare con analoghe Società scientifiche ed Istituzioni nazionali, europee ed extraeuropee per il perseguimento degli obiettivi e degli scopi associativi;
collaborare con le istituzioni, le professioni, le associazioni, le ONLUS, le fondazioni ed altri organismi coinvolti nella prevenzione, nella cura e riabilitazione delle patologie di riferimento;
redigere le raccomandazioni e le linee guida professionali ed in generale partecipare ai lavori che attengono alla definizione o alla ri-definizione della figura professionale sanitaria del Logopedista, di cui al D.M. n. 742 del 19 settembre 1994.
Ciascun Socio è tenuto ad astenersi dalla situazione di conflitto di interessi con gli scopi dell’Associazione; ciascun componente degli organi dell’Associazione è tenuto a dichiarare per iscritto la presenza di eventuali interessi personali che possano entrare in conflitto con l’attività associativa. In presenza di gravi elementi circa il conflitto di interessi, chiunque partecipi alla Associazione può essere escluso con deliberazione dell’Assemblea. L’espulsione deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti, inviata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di contestazione diretta al Presidente, dal Presidente del Collegio dei Probiviri, con l’invito al Socio a presentare le proprie controdeduzioni entro i dieci giorni successivi alla ricezione della contestazione. L’espulsione ha effetto immediato e deve contenere le motivazioni per le quali l’espulsione sia stata deliberata. Qualora l’escluso non condivida le ragioni dell’espulsione, può adire il Collegio dei Probiviri mediante lettera raccomandata a.r. inviata nella sede dell’Associazione entro i trenta giorni successivi al ricevimento della notizia dell’espulsione. I Probiviri si riuniscono entro quindici giorni dalla notifica della richiesta del Socio ricorrente. Qualora il Collegio dei Probiviri rigetti l’impugnazione, è ammesso ricorso all’Assemblea per la reintegrazione nella qualità di Socio; in ogni caso l’espulsione del Socio per conflitto interessi è soggetta a ratifica da parte dell’Assemblea.

ART. 3–Articolazione territoriale
L’Associazione ha carattere nazionale ed è articolata in rappresentanze su base regionale, che perseguano sul territorio di proprio riferimento gli scopi di cui all’art. 2 del presente Statuto e che dichiarino di condividere e fare propri i principi e le regole in esso contenute. Tali rappresentanze sono costituite mediante associazione con le sedi regionali della Associazione Federazione Logopedisti Italiani, rappresentativa della professione “Logopedista” il tutto come da apposita votazione della Assemblee Straordinarie dei Soci della F.L.I., per adesione e ratifica della presente, specifica, previsione di questo statuto e del testo integrale di questo stesso statuto.

ART. 4 – Soci
Possono aderire alla Associazione esclusivamente gli abilitati all’esercizio della professione di “Logopedista” senza nessuna altra limitazione. Chi intende aderire deve farne domanda indirizzata al Presidente della Associazione e la verifica dei requisiti è a carico del Consiglio Direttivo all’atto dell’esame della domanda di ammissione, sentita l’associazione Federazione Logopedisti Italiani, rappresentativa della Professione “Logopedista” come da DM 30 luglio 2013.
Possono altresì aderire, per specifici progetti di ricerca, logopedisti ricercatori internazionali.
La qualità di socio si acquista mediante domanda presentata alla presidenza dell’associazione e corresponsione della quota sociale annuale determinata dagli organi dell’Associazione competenti ed ha effetto automatico dopo 60 (sessanta) giorni dal giorno del pervenimento alla sede dell’Associazione. Il Comitato Direttivo, in casi eccezionali, con adeguata motivazione, può sospendere l’esecutività dell’ammissione.
L’adesione all’associazione è annuale, automaticamente rinnovabile in assenza di recesso, richiedibile in qualunque momento.
Ogni nuovo socio si impegna ad accettare senza riserve lo statuto.
I soci ordinari partecipano con i soci fondatori direttamente alla vita e all’attività dell’Associazione. Hanno diritto di votare in Assemblea; di essere eletti alle cariche sociali; di essere informati sulle attività dell’Associazione.
La partecipazione sociale del socio è subordinata al versamento della quota sociale.

Art. 5 – Quote
L’importo della quota associativa relativa ad ogni anno solare è stabilito dall’Assemblea convocata per l’approvazione dei bilanci; per i Soci F.L.I. il pagamento della quota è assolto con il versamento della quota annuale in favore di detta Associazione F.L.I., il tutto come da apposita votazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci della F.L.I., per adesione e ratifica della presente, specifica, previsione di questo statuto e del testo integrale di questo stesso statuto. E’ annuale non trasferibile, non restituibile in caso di recesso, di estinzione e di perdita della qualità di socio.

ART. 6 – Perdita della qualità di Socio
La qualità di Socio si perde per morte, recesso o espulsione.
I Soci possono sempre recedere dalla Associazione, dandone comunicazione scritta al Presidente.
La qualità di socio non è trasmissibile e nessun diritto possono vantare i soci ed i loro eredi sul patrimonio della Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.
L’espulsione dall’Associazione può essere disposta:
in caso di perdita dei requisiti di iscrizione;
in caso di grave violazione delle disposizioni del presente Statuto o delle regole deontologiche della professione di Logopedista, se accertate con decisione anche non passata in giudicato;
in caso di mancato versamento della quota associativa, anche della F.L.I., entro due mesi dalla scadenza e comunque decorsi invano dieci giorni dal successivo invito a provvedere.
I provvedimenti di cui sopra sono assunti dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, a maggioranza assoluta dei componenti con voto a scrutinio segreto.
L’espulsione del Socio deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti, inviata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di contestazione diretta al Presidente, dal Presidente del Collegio dei Probiviri, con l’invito al Socio a presentare le proprie controdeduzioni entro i dieci giorni successivi alla ricezione della contestazione. L’espulsione ha effetto immediato e deve contenere le motivazioni per le quali l’espulsione sia stata deliberata. Qualora l’escluso non condivida le ragioni dell’espulsione, può adire il Collegio dei Probiviri mediante lettera raccomandata a.r. inviata nella sede dell’Associazione entro i trenta giorni successivi al ricevimento della notizia dell’espulsione. I Probiviri si riuniscono entro quindici giorni dalla notifica della richiesta del Socio ricorrente. Qualora il Collegio dei Probiviri rigetti l’impugnazione, è ammesso ricorso all’Assemblea per la reintegrazione nella qualità di Socio; in ogni caso l’espulsione del Socio è soggetta a ratifica da parte dell’Assemblea.

ART. 7 – Organi
Gli Organi dell’Associazione sono:
L’Assemblea dei Soci
Il Presidente
Il Consiglio Direttivo
Il Comitato Scientifico
Il Revisore dei Conti
Il Collegio dei Probiviri
L’Associazione garantisce a tutti i soci metodi di elezione democratica degli organi, con votazione a scrutinio segreto e partecipazione diretta o indiretta alla elezione. Tutte le cariche devono durare tre anni; un mandato non può essere rinnovato per più di una volta.
Non possono essere nominati quali legali rappresentanti o amministratori soggetti che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’associazione, né coloro che versino in una situazione di conflitto di interessi.
Gli eletti alle cariche dell’Associazione devono garantire autonomia e indipendenza e non devono avere conflitti di interesse nell’esecuzione del loro mandato. Nel caso in cui, con riferimento ad una specifica deliberazione, insorga un conflitto di interesse, il componente è tenuto ad astenersi sia dalla partecipazione alla discussione, sia dalla votazione.
In ogni caso, tutti i componenti degli organi della Associazione devono avere idonei requisiti di moralità professionale.
Tutte le cariche associative sono gratuite.

ART. 8 – Assemblea dei Soci
L’assemblea è costituita dai Soci iscritti e in regola con il versamento della quota annuale.
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria:
almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi
qualora lo ritenga opportuno il Presidente
quando ne faccia richiesta un numero di Soci pari a due terzi degli iscritti.

L’assemblea si riunisce in seduta straordinaria per:
approvare e modificare lo Statuto della Associazione;
deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

In prima convocazione è validamente costituita dai due terzi (2/3) dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quanto previsto agli artt.19 e 20 del presente.
L’Assemblea viene convocata, a mezzo di posta elettronica e con pubblicazione sul sito istituzionale, dal Presidente mediante avviso contenente l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della prima e seconda convocazione.

ART. 9 – Attribuzioni dell’Assemblea
In apertura di assemblea vengono nominati un Presidente ed un segretario di Assemblea.
Il Presidente di Assemblea ne cura il corretto andamento, lo svolgimento dei punti all’ordine del giorno, il rispetto dei tempi e firma il verbale.
Il Segretario di Assemblea verifica il numero dei presenti aventi diritto, ne cura il verbale e lo firma congiuntamente al presidente.
Spetta all’Assemblea:
approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo;
approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
nominare il Consiglio Direttivo;
nominare il Revisore dei conti;
discutere, e deliberare ove necessario, sugli argomenti posti all’ordine del giorno;
determinare annualmente l’importo della quota associativa.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei componenti in modo palese tranne la nomina delle cariche sociali che devono essere assunte con votazione a scrutinio segreto.

ART. 10 – Il Presidente
Il Presidente
convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
indice le elezioni per il rinnovo di tutte le cariche elettive prima della scadenza del relativo mandato;
rappresenta ad ogni effetto di legge la Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
ha facoltà di promuovere azioni, procedure ed istanze giudiziarie ed amministrative, transigere, conciliare e nominare avvocati.
Tali poteri spettano al Vice Presidente in caso di dimissioni, assenza o temporaneo impedimento del Presidente.

ART. 11 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque consiglieri eletti dall’Assemblea ed al suo interno distribuisce gli incarichi associativi nominando il Presidente, il Vice Presidente, il segretario e il tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è l’organo deputato alla attuazione e gestione delle attività previste dall’art. 2 del presente statuto, anche su proposta del Comitato Scientifico, nonché alla cura dei rapporti istituzionali ed inter-professionali e alla comunicazione in via generale.
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato. In caso di decadenza di uno o più consiglieri, da qualsiasi causa essa dipenda, sono chiamati a far parte della stessa quel Socio o quei Soci che nelle elezioni assembleari hanno seguito in graduatoria gli eletti; in caso di parità di voti, verrà data la preferenza al Socio più anziano di età.
Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo comportano la decadenza dell’intero organo. In questo caso si renderà necessario convocare, entro tre mesi, l’Assemblea al fine di provvedere all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 12 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno, su convocazione del Presidente, ed ogni qualvolta sia necessario o richiesto da almeno tre consiglieri.
Delibera su qualsiasi argomento che non sia di competenza dell’Assemblea, spettando ad esso tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione. In particolare
predisporre il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo;
redigere la relazione annuale sulle attività svolte dall’Associazione;
dar corso agli indirizzi ed alle deliberazioni dell’Assemblea;
affidare incarichi anche a persone fisiche o giuridiche estranee alla categoria, per il reperimento di sponsor e per l’organizzazione delle eventuali attività associative (rivista, convegni, congressi, corsi di formazione, ecc.);

ART. 13 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri in carica e la partecipazione può essere anche con modalità telematica; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 14 – Comitato Scientifico
L’Associazione si dota di un Comitato Scientifico allo scopo di svolgere le attività di verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
Il Comitato è composto da un numero variabile da 5 a 7 componenti, nominati dal Consiglio Direttivo, tra i soggetti in possesso di specifica esperienza e competenza scientifica nella disciplina e nella ricerca nel campo della Logopedia, come comprovato dal curriculum professionale.
Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta al mese, occorrendo anche in modalità telematica.
Il Comitato Scientifico provvede alla puntuale pubblicazione dell’attività scientifica svolta, attraverso il sito web dell’Associazione, aggiornandola costantemente con cadenza almeno bimestrale.
La rimozione dalla carica di un componente del Comitato Scientifico deve essere approvata, sulla base di idonei motivi, dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei suoi componenti e non soltanto dei presenti all’adunanza.

ART.15–Il Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti è nominato dall’Assemblea.
La carica non è compatibile con altre cariche previste dal presente Statuto.
Al Revisore spetta di vigilare sul buon andamento della gestione economica-finanziaria della Associazione e sul rispetto delle leggi.

ART. 16 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’Assemblea tra Soci di onorata e comprovata esperienza. Dura in carica tre anni e viene convocato ogniqualvolta sussistano dei contrasti tra Soci in merito all’interpretazione dello statuto, all’espulsione dei Soci, o alla gestione associativa.
Il Collegio dei Probiviri esercita la funzione disciplinare nei confronti dei Soci.
Secondo la gravità commessa, i provvedimenti derivanti dall’inadempimento possono essere:
ammonizione;
censura;
espulsione.
Il Collegio dei Probiviri elabora un regolamento disciplinare entro novanta giorni dalla sua costituzione; in difetto, operano le norme disciplinari in uso per i dipendenti pubblici del settore sanitario in quanto compatibili.
Il Collegio dei Probiviri si pronuncia previa richiesta di intervento da parte di un componente del Consiglio Direttivo, al quale la questione può essere sottoposta da qualunque soggetto; avverso la pronuncia del Collegio dei Probiviri ed in ogni caso avverso l’espulsione dall’Associazione è ammesso ricorso del Socio all’Assemblea mediante atto scritto da presentare al Presidente dell’Associazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della pronuncia del Collegio dei Probiviri.

ART. 17 – Patrimonio e proventi dell’Associazione
Il patrimonio e i proventi della Associazione sono costituiti da:
quote di iscrizione e/o contributi versati dai soci;
redditi patrimoniali o proventi derivanti da iniziative sociali o dalla cessione di servizi inerenti la ricerca e la formazione;
donazioni, legati, contributi privati;
sovvenzioni o contributi di Enti pubblici;
beni mobili ed immobili di proprietà;
fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
fondi progetti europei.
E’ fatto espresso divieto di distribuire in modo indiretto utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

ART. 18 – Esercizio sociale e bilanci
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio sono predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo del successivo esercizio, i quali saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea ordinaria.

ART. 19 – Modifiche statutarie
Per le modifiche del presente Statuto l’Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando siano presenti almeno i due terzi (2/3) degli iscritti.
Le modifiche sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 20 – Scioglimento
Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei Soci. In caso di approvazione, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.
Il patrimonio della Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 21 – Obblighi di pubblicazione
L’Associazione pubblica sul proprio sito, costantemente aggiornandoli:
l’attività scientifica,
i bilanci consuntivi e quelli preventivi;
le nomine delle cariche sociali e di eventuali incarichi retribuiti;
il presente Statuto, nonché gli eventuali regolamenti interni;
l’elenco dei Soci.

ART. 22 – Rinvio
Per quanto non previsto espressamente da questo Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

Cariche sociali

Presidente
DI MARTINO MARIA VALERIA (Napoli)
Vicepresidente
MAROTTA LUIGI (Roma)
Segretario
LAVERMICOCCA VALENTINA (Bari)
Tesoriere
STENI PATRIZIA (Torino)
Consigliere
ROCCO FEDERICA (Roma)

Avviso per l’adesione autonoma: A breve saranno indicate le modalità di iscrizione

DM 2 Agosto 2017

Legge 8 Marzo 2017

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