08/03/2005 - Equipollenza di diplomi e di attestati di diploma universitario

Autore: Redazione

Equipollenza ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post base

IL MINISTRO DELLA SANITA’
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l’art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l’art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall’art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:
Art. 1.
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella 1 sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di logopedista, di cui al decreto del Ministro della sanità, 14 settembre 1994, n. 742, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.

TABELLA 1

Sezione A
Diploma universitario
Sezione B
Titoli equipollenti
Logopedista – decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 742 Logopedista
Logoterapista
Tecnico di logopedia
Terapista della riabilitazione – logopedista – corsi regionali di abilitazione istituiti in strutture del servizio sanitario nazionale, purché siano iniziati in data antecedente a quella del decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982
Logopedista – corsi regionali di abilitazione istituiti in strutture del servizio sanitario nazionale ex decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, art. 81 – decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 – Legge 11 novembre 1990, n. 341
Tecnico di foniatria – decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982
Tecnico di logopedia e foniatria – decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982
Tecnico di logopedia – tecnico di foniatria (logopedista)
Tecnico di foniatria – tecnico di foniatria (logopedista)
Tecnico di ortofonia – corsi universitari svolti presso scuole dirette a fini speciali istituiti con specifici decreti del Presidente della Repubblica

Art. 2.
1. Il possessore di un titolo del pregresso ordinamento, indicato nella sezione B della tabella 2 sotto riportata, che abbia svolto una delle attività professionali che, consentita dal titolo posseduto, sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma universitario di logopedista, indicato nella sezione A della stessa tabella 2, può optare per il riconoscimento del predetto diploma corrispondente all’attività effettivamente esercitata, sempre che tale specifica attività sia stata esercitata, in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni nell’ultimo quinquennio. La specifica attività esercitata deve essere formalmente documentata.
2. La domanda di opzione di cui al comma 1, è presentata, unitamente al titolo originale, all’unità sanitaria locale di residenza, che provvede ad annotare sul retro del titolo originale l’opzione effettuata.
3. La unità sanitaria locale trattiene ai propri atti copia conforme del titolo annotato e trasmette al Ministero della sanità – Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell’assistenza sanitaria di competenza statale, l’elenco nominativo di coloro che hanno esercitato l’opzione con l’indicazione del titolo posseduto e del diploma universitario per il quale è stata esercitata l’opzione.

TABELLA 2

Sezione A
Diploma universitario
Sezione B
Titoli equipollenti
Logopedista – decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 742 Terapista della riabilitazione – legge 30 marzo 1971, n.118 – decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1974 e normative regionali
Terapista della riabilitazione – decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 – legge 11 novembre 1990, n. 341
Tecnico di audiometria e ortofonia
Tecnico audiometrista e fonologopedista
Tecnico di audiometria e fonologopedia – corsi universitari svolti presso scuole dirette a fini speciali istituiti con specifici decreti del Presidente della Repubblica

Art. 3.
L’equipollenza dei titoli, indicati nella sezione B delle tabelle sopra riportate, al diploma universitario di logopedista indicato nelle sezioni A delle stesse tabelle, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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