23 GEN – Meno burocrazia, definizione chiara su chi deve fare cosa, uniformità su tutto il territorio nazionale dell’offerta formativa e della qualità dell’assistenza nell’interesse dei pazienti e della collettività. L’Educazione continua in medicina si rifà il look in 97 articoli che ne ridefiniscono i “connotati” a 12 anni dalla sua istituzione.
È stato trasmesso alla Conferenza Stato Regioni lo schema di Accordo sul documento “La formazione continua nel settore salute” che sarà discusso dai tecnici nei prossimi giorni per poi ricevere il via libera definitivo nella prima seduta utile. Un provvedimento che, sottolinea nella premessa il ministero della Salute, nasce dall’esigenza di dare da un lato “organicità alla disciplina del settore” e dall’altro una “chiara ripartizione delle competenze amministrative tra Stato e Regioni per creare un sistema coerente di regolamentazione amministrativa che assicuri un uniforme miglioramento qualitativo dell’assistenza e della formazione continua su tutto il territorio nazionale”.
Le novità. Con l’Accordo, e con i “Manuali” ad hoc che completeranno l’operazione di restyling (saranno ultimati nelle prossime settimane dalla Commissione nazionale Ecm, ma possiamo anticipare alcuni contenuti), si snelliscono procedure e si eleva la qualità della formazione, rispondendo così alle istanze di provider e professionisti. Grazie al provvedimento, saranno alleggeriti alcuni degli obblighi dei provider nelle procedure di presentazione di documenti. Mentre ci saranno nuovi criteri per l’attribuzione dei crediti agli eventi (ad esempio, un’ora di formazione potrebbe ricevere maggiore credito rispetto all’attuale se i corsi avranno un numero di partecipanti inferiore a 100).
I professionisti potranno invece fare affidamento sul “Dossier formativo”, che andrà a regime con l’Accordo, e grazie la quale sarà possibile, per chi lo vorrà, transitare da una formazione basata solo sulla quantità dei crediti cumulati, a quella sulla qualità dei crediti (saranno legati alla professione, alla disciplina e alla specializzazione esercitata dal professionista). In sostanza, all’inizio di ogni triennio di formazione, il professionista potrà costruire il proprio Dossier indicando quali sono le sue specifiche necessità formative. Tutti gli eventi ai quali parteciperà saranno registrati dal sistema Cogeaps e verificati dal professionista, che al termine del percorso, riceverà dei bonus, o meglio degli “sconti” sul numero dei crediti da totalizzare. Non solo, il Dossier sarà utile anche ai provider per capire quali sono le esigenze formative dei professionisti.
Ma entriamo nello specifico del provvedimento. Sono due i livelli su cui si giocherà la partita: nazionale e regionale. Questo per assicurare omogeneità sul territorio e una chiara definizione di compiti e ambiti di azione.
La governance del sistema sarà prerogativa della Commissione nazionale Ecm (presieduta dal ministro della Salute coadiuvato dal coordinatore della Commissione salute e dal Presidente Fnomceo) e alla quale spetta il compito di determinare standard minimi di qualità e molto altro ancora. La bibbia è il “Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi Ecm” che la Commissione sta portando a termine (dovrebbe arrivare entro il mese di febbraio) e che conterrà requisiti e regole alle quali attenersi per l’accreditamento dei provider e la disciplina degli eventi formativi. A supporto del Manuale nazionale ci saranno poi i “Manuali regionali di accreditamento per l’erogazione di eventi Ecm”, il “Manuale sulla formazionale continua del professionista sanitario” e quello per “le verifiche dei provider” che dovranno sempre essere approvati dalla Commissione.
Mentre l’attuazione amministrativa sarà in capo alle Regioni e alle Provincie autonome che dovranno programmare la formazione continua in base alle esigenze territoriali “assicurando il raggiungimento e promuovendo il miglioramento dei livelli di qualità formativa definiti quale standard minimo a livello nazionale”. Ma non solo, le Regioni potranno prevedere requisiti di accreditamento ulteriori rispetto agli standard minimi stabiliti nel “Manuale nazionale” purché “oggettivamente idonei a elevare la qualità dell’offerta formativa”.
A verificare che si rispettino le regole, si saranno l’Osservatorio nazionale Ecm e un Comitato di garanzia (che potranno, tra l’altro, anche effettuare visite direttamente nel luogo di svolgimento dell’evento formativo) – oltre alla Segreteria della Commissione nazionale – che a loro volta dovranno attenersi a quanto previsto nel “Manuale delle verifiche”. Anche le Regioni potranno istituire propri organi di verifica o in alternativa stipulare con Agenas accordi a titolo oneroso per lo svolgimento di attività di verifica. Ma sempre previa l’approvazione della Commissione nazionale. Prevista infine una Consulta nazionale che darò alla Commissione nazionale pareri non vincolanti su questioni di carattere generale.
Le violazioni sono classificate e disciplinate in “molto gravi”, “gravi” e “lievi”. Al provider che incapperà in violazioni molto gravi verrà revocato l’accreditamento e dovrà rimanere in stand by per due anni prima di ripresentare istanza di accreditamento provvisorio. La violazione grave comporterà la temporanea sospensione dell’accreditamento (da un minimo di 15 giorni ad un massimo di un anno in caso di più violazioni). La “pena” per la la violazione lieve si limiterà ad un ammonimento.
I crediti formativi. I criteri per determinare il numero dei crediti da attribuire ai singoli eventi formativi saranno stabiliti nel “Manuale”; il numero dei crediti che i professionisti dovranno conseguire nel triennio formativo saranno stabiliti dalla Commissione nazionale e continueranno a essere registrati in un’unica anagrafe nazionale gestita dal Cogeaps.
Fonte QS
PER I PROFESSIONISTI NON ORDINATI NON ISCRITTI ALLE ASSOCIAZIONI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE, IN CASO DI RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE ECM ALLA COMMISSIONE NAZIONALE , SARA’ CURA DELLA STESSA E DEI REFERENTI DI AREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE NOMINATI DALLE ASSOCIAZIONI IN SEDE DI COMMISSIONE ECM, VALUTARE LE RICHIESTE CON IL COINVOLGIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DI CATEGORIA COME RICHIESTO DA NOTA CONAPS
NOTA CONAPS SU DELIBERA 13 DICEMBRE 2016
nota CONAPS delibera ECM 13 dicembre 2016