01/04/2022 - Obbligo vaccinale Professioni Sanitarie: nuove indicazioni con la fine dello stato di emergenza.

Autore: Redazione

PROFESSIONI SANITARIE30 Marzo 2022 Nurse 24

Booster entro 120 giorni per chi ha terminato il ciclo primario e vaccino entro 90 giorni per i sanitari guariti mai vaccinati contro il Covid-19. Queste, in estrema sintesi, le nuove indicazioni del Ministero della Salute agli Ordini professionali per evitare la sospensione dei propri iscritti. Con una nota (si è ritenuto utile effettuare un ulteriore approfondimento giuridico per venire incontro alle difficoltà evidenziate), l’ufficio legislativo del Ministero ha fornito una serie di delucidazioni su quattro aspetti: i termini dai quali decorre l’obbligo della dose di richiamo ai sanitari vaccinati con ciclo primario; decorrenza per l’obbligo per i sanitari mai vaccinati che hanno contratto l’infezione; decorrenza per l’obbligo vaccinale per i sanitari che hanno contratto l’infezione entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose; decorrenza per obbligo vaccinale per i sanitari che hanno contratto l’infezione dopo il completamento del ciclo primario.

Il Ministero della Salute fa chiarezza su obbligo vaccinale e sospensione

Il Dl n. 24 del 24 marzo 2022 – “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” – prevede che sanitari non vaccinati che contraggono il Covid, una volta guariti, non siano più suscettibili per l’assenza di rispetto delle norme sull’obbligo vaccinale sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute. In rapporto alle modalità mediante cui applicare questa disposizione – e a più ampio raggio sulla prassi di gestione dell’obbligo vaccinale per i sanitari (Dl 44/2021) anche in altre condizioni specifiche sulle quali, nel tempo si sono creati taluni dubbi di applicazione da parte degli Ordini professionali titolari dei provvedimenti di sospensione nei confronti dei propri iscritti non in regola con l’obbligo vaccinale anti-Covid (Dl 172 del 26 novembre 2021) – il Ministero della Salute ha inviato una nota particolarmente dettagliata agli Ordini, chiarendo diversi aspetti delle normativa relativa all’obbligo e alla sospensione.

Obbligo vaccinazione sanitari, le nuove indicazioni

Soprattutto, il Ministero della Salute ha fornito delucidazioni – chiarimenti richiesti anche dagli stessi operatori sanitari – in rapporto a quattro questioni: sui termini dai quali decorre l’obbligo della dose di richiamo ai sanitari vaccinati con ciclo primario; sulla decorrenza per l’obbligo per i sanitari mai vaccinati che hanno contratto l’infezione; sulla decorrenza per l’obbligo vaccinale per i sanitari che hanno contratto l’infezione entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose; sulla decorrenza per l’obbligo vaccinale per i sanitari che hanno contratto l’infezione dopo il completamento del ciclo primario.

  1. Termini dai quali decorre l’obbligo di somministrazione della dose di richiamo: il Ministero conferma che per quanto attiene l’obbligo di somministrazione della dose di richiamo, i professionisti sanitari risultano inadempienti qualora – allo scadere dei 120 giorni dalla conclusione del ciclo vaccinale primario – non abbiano effettuato la dose di richiamo.
  2. Termini di decorrenza per obbligo vaccinale per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 documentata da un test diagnostico positivo: il Ministero della Salute attesta che è indicata la vaccinazione, a partire da tre mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo, con possibilità di somministrare un’unica dose di vaccino bidose in caso di soggetti non immunocompromessi, sempre che non siano trascorsi oltre 12 mesi dalla guarigione (data di fine isolamento). Oltre i 12 mesi dalla guarigione, è raccomandata la somministrazione di un ciclo completo primario (a due dosi per i vaccini bidose oppure singola dose di vaccino monodose). È possibile comunque procedere con ciclo bidose; in altri termini, anche in caso di pregressa infezione, chi lo desideri può ricevere due dosi di vaccino bidose come ciclo vaccinale primario. Di fatto, il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all’obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate.
  3. Termini di decorrenza per obbligo vaccinale per i soggetti che abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose: il Ministero della Salute delucida che nel caso di intervenuta infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose, per concludere il ciclo primario occorre la somministrazione di una seconda dose; la prima data utile è identificata considerando 3 mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo; ad ogni modo la somministrazione dovrà avvenire preferibilmente entro 6 mesi (180 giorni) dalla data del test diagnostico positivo. Nel caso specifico vale l’indicazione di 3 mesi (90 giorni) come prima data utile per effettuare la vaccinazione, in quanto tali soggetti vengono equiparati a coloro che hanno avuto la sola infezione. Va da sé che anche in questo caso il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all’obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate. Riassumendo: tanto nell’ipotesi del professionista sanitario con infezione mai vaccinato tanto in quella del professionista che contragga il Covid-19 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino, il sanitario risulta inadempiente all’obbligo vaccinale nel caso in cui non effettui la dose in questione trascorsi 90 giorni dall’infezione.

Termini di decorrenza per obbligo vaccinale per i soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 successivamente al completamento del ciclo primario: nei soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 in seguito al completamento del ciclo primario, il Ministero chiarisce che non viene meno la condizione di soggetti inadempimenti in capo a coloro che non hanno assolto all’obbligo decorsi 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo. Pertanto, il nuovo decreto con il calendario del ritorno alla normalità – di fatto, una road map dell’allentamento delle misure restrittive anti-Covid – ridefinisce anche le norme sull’obbligo di vaccino. Incrociandole con la fine del super green pass.

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