09/11/2013 - Legge di stabilità: dibattito sugli interventi che riguardano la Sanità

Autore: Redazione

Il timore che i fondi non siano sufficienti a scongiurare ulteriori tagli alla Sanità o peggio vengano aggravati i  Ticket ai Cittadini, vengono tuttora espressi da molti esponenti  politici . Il dibattito è molto vivace tra Governo e Regioni anche in tema della messa in discussione dell’art. V e della sua ricaduta in termini di efficienza ed efficacia economica e di gestione  delle politiche sanitarie regionali. Sicuramente la responsabilità per il futuro non potrà che essere condivisa, la stessa Società Civile e le Professioni Sanitarie che ne fanno parte, dovranno diventare leve strategiche per una gestione responsabile delle risorse che appartengono a tutti.

Di seguito le misure che interessano la Sanità nelle recente Legge di Stabilità del Governo in carica:


Art. 3 (Risorse per lo sviluppo)
Al comma 2 viene spiegato come al fine di assicurare l’efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese, in coerenza con l’Accordo di partenariato per l’utilizzo dei Fondi a finalità strutturale assegnati all’Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2014, e 43,5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione.

Al comma 3 viene poi specificato come queste risorse saranno destinate “prioritariamente”, tra l’altro,  a finanziare i “servizi socio-sanitari”.

Art. 6 (Misure fiscali per il lavoro e le imprese)
Al comma 2 si dice che, con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Inail, “è stabilita la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016”.
Inoltre, in considerazione dei risultati gestionali dell’ente e dei relativi andamenti prospettici, è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l’anno 2014, 600 milioni di euro per l’anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. A decorrere dall’anno 2016, l’Inail dovrà effettuare una verifica di sostenibilità economica.
Al comma 23, la disposizione in esame interviene in ordine alle novità fiscali che prevedono l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% in luogo del 4%, per le prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi. In particolare, la norma in oggetto prevede il ripristino dell’aliquota Iva del 4% per le prestazioni socio sanitarie per le sole cooperative sociali. 

Art. 7 (Misure di carattere sociale)
Al comma 3 in materia di Fondo per le non autosufficienze, inclusi quelli a sostegno della persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, viene autorizzata una spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2014.

Al comma 8 viene poi rifinanziato il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Al comma 9 vengono incrementati di 121 milioni di euro, per l’anno 2014, gli specifici stanziamenti finalizzati ad adempiere agli obblighi di rimborso nei confronti degli Stati dell’Unione europea in materia di mobilità sanitaria internazionale.

Art. 9 (Rifinanziamento di esigenze indifferibili e ulteriori finanziamenti)
Al comma 4 si segnala l’incremento di 150 milioni di euro per il finanziamento ordinario delle università per l’anno 2014.

Al comma 12, al fine di garantire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), è autorizzata la spesa di euro 3,5 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2014.

Passando poi al comma 21, al fine di garantire la diffusione della pratica sportiva, il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva viene rifinanziato di 10 milioni di euro per l’anno 2014, 15 milioni di euro per l’anno 2015 e 20 milioni di euro per l’anno 2016.

Art. 10 (Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche)
Al comma 31 viene indicato come, a partire dall’anno accademico 2014/2015, il termine di 5 anni concernente la durata delle scuole di specializzazione di area sanitaria, è ridotto a 4 anni. Nei limiti delle risorse disponibili, il Ministero dell’Istruzione di concerto con quello della Salute e dell’Economia, entro il 30 marzo 2014, può stabilire una diversa durata dei corsi di formazione specialistica entro il limite di 5 anni.

Nel comma 33, nelle more della definizione degli interventi correttivi, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero sono accantonate e rese indisponibili per gli importi di 256 milioni di euro per l’anno 2015 e 622 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017. Restano escluse dagli accantonamenti le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell’ambito della Missione “Ricerca e innovazione” e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano.

Art. 11 (Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego)
Nel comma 1 viene spiegato come per gli anni 2015-2017 l’indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013.

Al comma 2 viene inoltre sottolineato come “si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014, per la sola parte normativa senza possibilità di recupero per la parte economica”.

Per effetto di queste disposizioni, nel comma 4 viene segnalato come le Regioni non debbano tener conto dell’indennità di vacanza contrattuale riferita al periodo 2015-2017.

Il blocco della parte economica dei contratti viene prorogato al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo (comma 5).

Al comma 9 si segnala come nell’anno 2016, le amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura dell’80% nell’anno 2017 e del 100% a decorrere dall’anno 2018.

Passando al comma 17, si evidenzia come la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Infine, al comma 21, si segnala come per effetto delle disposizioni precedenti, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale è ridotto di 540 milioni di euro per l’anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. Questa riduzione dovrà essere ripartita tra le Regioni secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni stesse, da recepire in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 30 giugno 2014. Qualora non intervenga la proposta entro questo termine, la riduzione verrà attribuita secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard.

Art. 13 (Patto di stabilità interno delle Regioni)
Al comma 12 si spiega come le Regioni, per l’anno 2014, debbano assicurare un ulteriore concorso alla finanza pubblica per un importo complessivo di 560 milioni di euro. Nel caso di mancato versamento entro il 31 marzo 2014, al comma 15 viene spiegato che gli importi dovuti saranno portati in riduzione delle risorse, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.

Art. 18 (Altre disposizioni in materia di entrate)
In materia di imposta di bollo, al comma 6 si precisa che le istanze per via telematica riguardanti le unità sanitarie locali, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili sarà soggetto ad un importo di 16 euro.
Lo stesso importo sarà dovuto per atti e provvedimenti delle unità sanitarie locali rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale (comma 8). 
 

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